Nell’ultimo osservatorio degli intermediari assicurativi, Cgpa Europe evidenzia un caso giudiziario che riguarda l’appropriazione indebita. E la sentenza…
Attribuzione della responsabilità e i limiti della stessa per gli illeciti compiuti dai subagenti verso gli agenti. Il tema è di estrema attualità e i contenziosi sono frequenti, almeno a sentire gli studi legali che si occupano della questione.
Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, ha evidenziato nell’ultimo suo osservatorio un caso relativo all’impropriazione indebita, che chiama in causa la compagnia più che l’agente…
IL CASO – Un assicurato stipula un contratto di assicurazione vita presso un agente ed effettua un primo pagamento. In seguito decide di integrare il capitale investito in questo contratto e consegna i fondi aggiuntivi a un subagente dell’intermediario che, anziché versarli all’agente, li sottrae per appropriarsene indebitamente. Qualche anno dopo, quando l’assicurato decide di procedere alla liquidazione del contratto, riceve solo una piccolissima parte dei fondi investiti. Non gli resta, a questo punto, che citare in giudizio la compagnia assicurativa al fine di ottenere la corretta liquidazione sulla base delle somme effettivamente pagate al subagente. L’assicuratore sostiene di non aver ricevuto alcun premio aggiuntivo e che, in ogni caso, la responsabilità in questa controversia non sia ascrivibile a lui, ma sia da attribuire all’agente che, a suo dire, è responsabile dell’operato del suo mandatario. Insomma un classico.
SENTENZA – I giudici di merito avevano respinto le argomentazioni dell’assicuratore e statuito che, nonostante il premio non fosse stato versato alla compagnia assicurativa, quest’ultima è responsabile dell’operato del subagente che la rappresenta.
L’assicuratore presenta quindi ricorso in Cassazione sostenendo di non essere responsabile dell’operato del subagente. La Corte di Cassazione italiana, con sentenza n. 12662 del 23 maggio 2018, conferma la sentenza della Corte d’appello, ritenendo che il premio versato all’agente o ai suoi collaboratori è da considerarsi come se fosse stato versato direttamente alla compagnia assicurativa, dal momento che quest’ultima è comunque responsabile della restituzione dei fondi al cliente. «Questa sentenza ha segnato una vera e propria svolta in materia di responsabilità per l’operato dei subagenti, dal momento che finora, in caso di appropriazione indebita da parte di questi ultimi, l’unico soggetto ritenuto responsabile era l’agente», ha commentato Cgpa Europe. «In questo caso, i magistrati hanno ragionato per sillogismo, constatando che le compagnie assicurative sono responsabili dell’operato degli intermediari da esse incaricati e che questi ultimi sono, a loro volta, responsabili dell’operato dei loro subagenti: da ciò hanno dedotto che gli assicuratori sono quindi responsabili dell’operato dei subagenti. Inoltre, da questa sentenza traspare sicuramente la volontà di garantire una maggiore tutela del consumatore di prodotti assicurativi, il quale, rivolgendosi a un agente o a un subagente, deve poter legittimamente pensare di avere a che fare con un rappresentante ufficiale della compagnia».
Cgpa Europe ha fatto notare come, in materia di appropriazione indebita, in Italia (prima della sentenza in commento) si fosse consolidata una giurisprudenza che distingueva tra due casi. Nel primo l’assicurato versa al subagente dei fondi nell’ambito di una polizza validamente emessa dalla compagnia assicurativa, ma questi fondi vengono dallo stesso sottratti indebitamente: in questo caso, la compagnia assicurativa è l’unica responsabile del rimborso dei fondi e potrà, eventualmente, rivalersi sul suo agente. Il debito di quest’ultimo potrà essere coperto dalla sua assicurazione per l’appropriazione indebita (infedeltà), qualora l’abbia contratta (a differenza della polizza Rc professionale, la stipula di una polizza per l’appropriazione indebita non è obbligatoria in Italia).
Diverso è il trattamento che i giudici hanno riservato al caso in cui l’assicurato versa dei fondi a un subagente nell’ambito di una polizza falsa che non è quindi mai stata emessa dalla compagnia assicurativa. In questo caso, spetta alla polizza Rc professionale dell’agente che ha designato il subagente farsi carico di questa frode. (fs)
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