La compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari fa riferimento a una pronuncia originata dal caso di inadempimento di una società fornitrice di energia elettrica nell’esecuzione di un contratto con uno stabilimento industriale.
Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari, ha recentemente focalizzato l’attenzione su una sentenza giudiziaria in Francia emessa dalla Corte di Cassazione in seduta plenaria (pronuncia del 13 gennaio 2020, numero 17-19.963), nell’ambito della responsabilità extracontrattuale per violazione degli obblighi contrattuali.
La sentenza, ha evidenziato Cgpa Europe, ha riaffermato il principio secondo il quale «un soggetto che non è parte del contratto può richiedere, a titolo di responsabilità extra-contrattuale, il risarcimento del danno al soggetto inadempiente».
La pronuncia è stata originata dal caso di inadempimento di una società fornitrice di energia elettrica nell’esecuzione di un contratto con uno stabilimento industriale. L’interruzione dell’attività produttiva per quattro settimane, dovuta all’interruzione della fornitura di energia, ha prodotto un danno a una società terza. Nella sentenza, la Corte ha riaffermato che «l’inadempimento di un obbligo contrattuale costituisce un fatto illecito verso un soggetto che, pur non essendo parte del contratto, sia danneggiato dal fatto illecito. Di qui l’obbligo di risarcimento».
Cgpa Europe ha fatto notare che nel caso in cui questo principio fosse applicato in Italia, «costituirebbe una novità e amplierebbe in misura significativa la potenziale responsabilità dell’intermediario assicurativo. Si pensi, per esempio, al caso di un incendio con danni multimilionari a terze parti originati da un’azienda che ha sottoscritto una polizza con un massimale di un milione. Una società terza parte potrebbe chiamare in causa la responsabilità dell’intermediario assicurativo che ha consigliato all’impresa fonte del danno la sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile con un massimale inadeguato o insufficiente. La società terza potrebbe ritenere che l’intermediario sia venuto meno al dovere di consulenza». (fs)
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