sabato 06 Settembre 2025

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REISCRIZIONE DEL COLLABORATORE ALLA SEZIONE E DEL RUI: L’IVASS CHIARISCE

L’istituto di vigilanza ha ricordato quali sono gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti e non solo.  

Ivass logoQuali sono gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti per la reiscrizione di un collaboratore alla sezione E del Rui? Nel caso di reiscrizione è possibile tenere conto dell’aggiornamento svolto prima della cancellazione? Nel caso di reiscrizione da quando decorre il biennio di aggiornamento? A queste domande ha risposto l’Ivass, che così è venuto incontro a una serie di quesiti posti dagli intermediari.

L’istituto di vigilanza ha sottolineato che i collaboratori iscritti nelle sezioni C o E del Rui possono essere reiscritti a condizione che, tra l’altro: «nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata entro 2 anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 2 anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 5 anni dalla cancellazione, gli intermediari iscritti nella sezione C o E del Rui abbiano effettuato la formazione professionale».

Nel caso di reiscrizione, anche a ridosso della precedente cancellazione, «l’aggiornamento di almeno 15 ore deve essere necessariamente effettuato».

L’Ivass ha riportato inoltre l’esempio di cancellazione e successiva reiscrizione a breve distanza di tempo (e comunque entro i 2 anni). In questa circostanza «si può considerare utile il monte ore di aggiornamento effettuato prima della cancellazione, secondo una lettura sistematica del regolamento, in coerenza con la disciplina prevista dall’art. 7 comma 6 per i casi di sospensione dell’attività. Il biennio di aggiornamento riprende a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo anche in caso di reiscrizione, analogamente al caso di prima iscrizione». (fs)

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