L’organo di giustizia amministrativa si è pronunciato oggi in merito ai ricorsi di Sna e di Unione Agenti Axa-Gruppo Agenti Zurich.

Il Tar del Lazio ha emesso, nella giornata di oggi, la sentenza relativa alla legittimità di alcuni passaggi del Regolamento Ivass 51/2022 (riguardante il preventivatore on line), pronunciandosi sui ricorsi presentati dal Sindacato nazionale agenti e dai gruppi agenti Axa e Zurich.
RICORSO SNA – Per quanto riguarda il ricorso Sna, l’organo di giustizia amministrativa lo ha accolto nella parte che riguardava la richiesta di annullamento della disposizione dell’articolo 11 lettera C del Regolamento 51 che “imponeva agli agenti di raccogliere e conservare dichiarazioni degli assicurati relative alla eseguita preventivazione, con tanto di numeri di preventivi consultati”, ha ricordato il sindacato.
Di contro, è stato respinto il ricorso relativo alla “discriminazione tra agenti e broker. Da una prima lettura del dispositivo, i broker verrebbero inquadrati come mandatari dei clienti e non delle imprese assicurative. Singolare interpretazione, visto che, come gli addetti ai lavori sanno bene, i broker di fatto si comportano come gli agenti plurimandatari, specie nel ramo auto”, si legge in una nota dello Sna.
Questo il commento di Claudio Demozzi, presidente dello Sna: «Dobbiamo considerare che già alla prima udienza della causa innanzi al Tar, Ivass aveva emesso un provvedimento di chiarimento applicativo, che, accogliendo le motivazioni del Sindacato nazionale, esonerava gli agenti dall’effettuazione della preventivazione, qualora a ciò avesse già provveduto autonomamente il cliente. Ora mettiamo in cantiere questo secondo tassello. All’esito di un più approfondito esame delle motivazioni del Tar del Lazio», ha aggiunto Demozzi, «valuteremo se ricorrere ulteriormente al Consiglio di Stato, relativamente alla discriminazione operata dal Regolamento 51 tra intermediari iscritti in sezione A e broker, oppure se concentrare il nostro impegno nelle opportuni sedi legislative al fine di una radicale modifica dell’articolo 132 bis del Codice delle Assicurazioni. Possiamo dire, comunque e senza timore di essere smentiti, che anche questa volta il ricorso del Sindacato ha comportato un significativo miglioramento della situazione per la categoria».
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RICORSO UAA/GAZ – L’Unione Agenti Axa e il Gruppo agenti Zurich parlano di ricorso «integralmente accolto», con l’annullamento dell’articolo 11, comma 1, lettera C del Regolamento Ivass 51/2022.
La norma regolamentare annullata prevedeva, hanno ricordato Uaa e Gaz, che «“in caso di conclusione di un contratto Rc auto gli i intermediari “raccolgono e conservano secondo le modalità concordate con le imprese di cui sono mandatari la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base o di aver utilizzato il servizio Preventivass autonomamente. La dichiarazione riporta i numeri identificativi dei preventivi rilasciati da tutte le imprese mandanti”».
Il collegio, si legge nella nota di Uaa e Gaz, «avvertita la “sostanziale oscurità e irragionevolezza” dell’articolo 132-bis, comma 4, codice assicurazioni private, ha pienamente condiviso i motivi del ricorso, incentrati sull’illegittimità della scelta di Ivass di disciplinare la forma della “dichiarazione” ivi prevista, in assenza di espressa delega legislativa e di un’idonea valutazione di impatto regolamentare, “imponendo, a carico degli operatori, un obbligo ingiustificato, sproporzionato e irragionevole, illegittimamente esteso, oltre che alla prima stipula della polizza, anche ai rinnovi”».
In sintesi, continuano Uaa e Gaz, l’Ivass «avrebbe esercitato un potere regolamentare non conferito dalla norma primaria, neppure in forma implicita. Di conseguenza, il Tar di Roma ha affermato che la definizione delle formalità sull’idonea conservazione della documentazione attestante gli adempimenti di legge (id est l’assolvimento degli obblighi informativi in tema di preventivazione) è rimessa alla libera organizzazione delle imprese assicurative e degli agenti, che potranno individuare modalità più o meno dettagliate in merito».
Il Tar, hanno sottolineato Uaa e Gaz, ha affermato «il medesimo principio di diritto anche nella sentenza che ha accolto il ricorso presentato da Sna nella sola parte in cui esse coincidevano con quelle articolate da Uaa e Gaz, ivi cogliendo l’occasione per chiarire che gli obblighi portati dall’articolo 132-bis cod. ass. priv. gravano, oltreché sugli agenti mandatari, sui rispettivi collaboratori».
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Fabio Sgroi
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