Nessun provvedimento sulla sospensiva, ma c’è una novità.
Nessun provvedimento sulla sospensiva, ma l’udienza di oggi «segna un punto a nostro favore». Così il Sindacato nazionale agenti, in una nota, in merito alla camera di consiglio del Tar del Lazio di oggi sulla richiesta di sospensione del Regolamento Ivass 51/2022 (preventivatore Rc auto) presentata dallo Sna.
Secondo quanto ha fatto sapere il sindacato di via Lanzone, all’udienza di oggi l’Ivass si è presentato con un provvedimento di chiarimento applicativo dell’articolo 11, comma 1, lettera B e lettera C del Regolamento 51/2022.
Si tratta di un documento che, evidenzia lo Sna, «indubbiamente alleggerisce, almeno in parte, le incombenze degli agenti».
In particolare viene riportato che “laddove il consumatore abbia già consultato autonomamente il servizio di preventivazione on line Preventivass e si rivolga, poi, ad un intermediario per procedere al perfezionamento del contratto, detto intermediario è dispensato dal dover accedere nuovamente al Preventivass per reperire le offerte delle eventuali altre imprese”.
Ciò, sottolinea lo Sna, «elimina effettivamente i problemi connessi alla duplicazione di attività, da noi lamentati in uno dei motivi di ricorso. Tra l’altro secondo l’Ivass “una volta che il consumatore abbia eseguito all’intermediario il preventivo ottenuto dall’interrogazione di Preventivass è sufficiente che l’agente dia conto di tale circostanza senza riportare il numero identificativo dei preventivi”».
Il chiarimento dell’istituto di vigilanza aggiunge che “in parziale rettifica di quanto evidenziato… si chiarisce che la dichiarazione relativa alle preventivazioni può essere fatta in qualsiasi modo, (anche con una mail e teoricamente anche verbalmente): è, dunque, onere degli intermediari e delle imprese di cui gli stessi sono mandatari individuare le modalità ritenute più idonee ad assolvere a detto obbligo, anche per soddisfare eventuali esigenze probatorie nell’ambito delle azioni di nullità promosse ai sensi del richiamato articolo 132, comma 4 del codice delle assicurazioni; la dichiarazione del cliente – come chiaramente indicato dallo stesso articolo 11, comma 1, lett. c) – va raccolta e conservata nel solo caso di conclusione del contratto”.
Lo Sna ha fatto sapere che «pur non eliminando del tutto le complessità inerenti all’applicazione del Regolamento 51, il chiarimento applicativo formulato da Ivass quale diretta e dichiarata conseguenza del nostro ricorso segna comunque un punto a favore di Sna, giacché non vi è dubbio che senza le iniziative del sindacato e in particolare senza il ricorso al Tar questo chiarimento non ci sarebbe stato».
Sempre secondo quanto si legge nella nota dello Sna, «il presidente della Sezione 2 ter del Tar ha evitato ogni provvedimento sulla sospensiva, fissando l’udienza di merito per la discussione e decisione al 10 gennaio 2023; oltre un mese prima dell’entrata in vigore del Regolamento 51. Gli avvocati dell’Ivass hanno verbalmente ribadito la piena disponibilità dell’istituto a valutare le nostre ragioni, anche se Ivass si ritiene strettamente vincolato al tenore dell’articolo 132 bis».
Fabio Sgroi
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