martedì 30 Settembre 2025

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REGOLAMENTO IVASS 51/2022: IL RESOCONTO DI SNA SULL’UDIENZA DI OGGI AL TAR DEL LAZIO

Nessun provvedimento sulla sospensiva, ma c’è una novità.

Nessun provvedimento sulla sospensiva, ma l’udienza di oggi «segna un punto a nostro favore». Così il Sindacato nazionale agenti, in una nota, in merito alla camera di consiglio del Tar del Lazio di oggi sulla richiesta di sospensione del Regolamento Ivass 51/2022 (preventivatore Rc auto) presentata dallo Sna.

Secondo quanto ha fatto sapere il sindacato di via Lanzone, all’udienza di oggi l’Ivass si  è presentato con un provvedimento di   chiarimento applicativo dell’articolo 11, comma 1, lettera B e lettera C del Regolamento 51/2022.

Si tratta di un documento  che, evidenzia lo Sna, «indubbiamente alleggerisce, almeno in parte,  le incombenze degli agenti».

In particolare viene riportato che “laddove il consumatore  abbia già consultato autonomamente  il servizio di  preventivazione  on line Preventivass  e si  rivolga, poi, ad un intermediario  per procedere  al perfezionamento  del contratto, detto   intermediario è dispensato  dal dover accedere  nuovamente  al  Preventivass per reperire  le offerte delle eventuali  altre imprese”.

Ciò, sottolinea lo Sna, «elimina effettivamente  i problemi connessi alla duplicazione di attività, da noi lamentati  in uno dei motivi di ricorso. Tra l’altro secondo l’Ivass “una volta che il consumatore abbia eseguito all’intermediario il preventivo ottenuto  dall’interrogazione di Preventivass è sufficiente che l’agente dia conto di tale circostanza senza riportare il numero identificativo dei preventivi”».

Il chiarimento dell’istituto di vigilanza aggiunge che  “in parziale rettifica di quanto evidenziato… si chiarisce che  la dichiarazione  relativa  alle preventivazioni può essere fatta in qualsiasi modo, (anche con una mail e teoricamente anche verbalmente):   è, dunque, onere degli intermediari  e delle imprese  di cui gli stessi sono   mandatari  individuare  le modalità ritenute più idonee ad assolvere  a detto  obbligo, anche per soddisfare  eventuali  esigenze  probatorie nell’ambito  delle azioni  di  nullità promosse  ai sensi del richiamato  articolo 132, comma 4  del  codice delle assicurazioni;  la dichiarazione  del cliente  –  come chiaramente  indicato  dallo stesso  articolo 11, comma  1, lett.  c) –  va raccolta  e conservata  nel solo caso  di  conclusione del contratto”.

Lo Sna ha fatto sapere che «pur non eliminando del tutto le complessità  inerenti all’applicazione del Regolamento 51, il chiarimento applicativo  formulato da  Ivass  quale diretta e dichiarata conseguenza del nostro ricorso segna comunque un punto a favore di  Sna, giacché non vi è dubbio che  senza le iniziative del  sindacato e in particolare senza il ricorso al Tar  questo chiarimento non ci sarebbe stato».

Sempre secondo quanto si legge nella nota dello Sna, «il presidente della  Sezione 2 ter del Tar ha evitato ogni provvedimento sulla sospensiva,  fissando l’udienza di merito per la discussione e decisione al  10 gennaio 2023; oltre  un mese prima dell’entrata in vigore del Regolamento  51. Gli avvocati dell’Ivass hanno verbalmente ribadito la piena disponibilità dell’istituto a  valutare le nostre ragioni, anche se  Ivass si ritiene strettamente vincolato al tenore dell’articolo 132 bis».

Fabio Sgroi

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