mercoledì 10 Settembre 2025

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RC PROFESSIONALE DEGLI INTERMEDIARI: QUANDO LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO RIGUARDA L’ERRORE MATERIALE

Cgpa Europe ha analizzato, sulla base dell’esperienza dei propri avvocati, diverse tipologie di richieste in alcuni Paesi europei. Ecco un caso avvenuto nel Regno Unito.   

Nel corso del 2018, Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi) ha riunito a Madrid gli avvocati di tutta Europa che collaborano con l’impresa per analizzare i vari casi di cui si sono dovuti occupare, con l’obiettivo di tracciare un quadro generale della giurisprudenza relativa alla Rc professionale degli intermediari assicu­rativi in Italia, Spagna, Ger­mania, Belgio, Regno Unito, Irlanda e Francia.

L’obiettivo è creare una base di giurisprudenza europea, alimentata ogni anno dagli avvocati di Cgpa Europe, che offra per uno stesso argomento una panoramica delle tendenze giurisprudenziali in questi paesi. In effetti è emerso che ci sono disparità di trattamento di richieste di risarcimento appartenenti alla stessa “categoria” da parte dei magistrati, che giudicano le controversie sulla base della loro cultura giuridica.

Le richieste di risarcimento sono diverse e riguardano errori materiali, contenziosi relativi ai premi assicurativi e alle frodi, obbligo di consulenza, onere della prova e controversie relative alla qualità dell’intermediario e alla teoria del “mandato apparente”.

In questo articolo, Tuttointermediari.it fa riferimento a un caso nel Regno Unito che ha riguardato la richiesta di risarcimento relativa a un errore materiale.

IL QUADRO LEGISLATIVO NEL REGNO UNITO – Nel Regno Unito il sistema è imperniato intorno alla figura del broker, con un scarsa presenza di agenti, contraria­mente a quanto avviene nei paesi dell’Europa meridionale. L’entrata in vigore del Consumer Insurance Act del 2012 e dell’Insurance Act del 2015 rappresenta uno dei principali cambiamenti degli ultimi 100 anni nel panorama assicu­rativo britannico.

L’introduzione dell’Insurance Act ha dato più tutela al consumatore, con nuove disposizioni più eque per i casi in cui l’assicurato non fornisca all’assicuratore le infor­mazioni che consentano a quest’ultimo di avere un quadro preciso della sua situazione.

La prima nuova disposizione riguarda il dolo o la colpa grave, le cui conseguenze non differiscono molto da quelle previste dalla legge precedente. Infatti, qualora l’assicurato impedisca all’assicuratore di avere un quadro preciso della sua situazione attraverso le sue dichiarazioni, quest’ultimo può rifiutarsi di farsi carico del danno e al tempo stesso trattenere i premi.

La seconda riguarda invece la colpa lieve, le cui conse­guenze sono diverse da quelle contemplate dalla norma precedente. In queste circostanze, infatti, l’assicuratore può diminuire l’importo del risarcimento, in considerazione della differenza di premio che avrebbe percepito, o perfino decidere di non farsi carico del sinistro e disdire la polizza, purché dimostri che in tali circostanze non avrebbe potuto stipularla. In tal caso, sarà comunque tenuto al rimborso del premio all’assicurato.

Per gli assicuratori, quindi, è diventato più difficile rescin­dere il contratto in caso di mancato rispetto degli obbli­ghi da parte dell’assicurato, come erano soliti fare prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

IL CASO ANALIZZATO DA CGPA – Un assicurato che opera nel settore edile sottoscrive una polizza multirischi dell’impresa. A seguito di un incendio divampato nei locali dell’impresa, si verificano dei danni agli stessi locali e alle scorte, con una conseguente pesante perdita di reddito dovuta all’impossibilità per l’assicurato di evadere gli ordini di materiale effettuati dai suoi clienti.

Da segnalare che, in fase di sottoscrizione del con­tratto, non è stato correttamente dichiarato il fatturato a causa di un errore imputabile al broker che non ha comu­nicato un’informazione esatta alla compagnia di assicura­zione. L’assicuratore si rifiuta quindi di corrispondere l’in­dennizzo, in ragione, da un lato, della sottoassicurazione dell’assicurato, dall’altro, dell’errata presentazione del rischio da parte del broker. Quest’ultimo, chiamato quindi direttamente in causa nella controversia tra la compagnia di assicurazione e l’assicurato, afferma di aver commesso l’errore in modo “incolpevole”, come contemplato dall’Insu­rance Act, il che, a suo avviso, attenua la sua responsabilità.

SENTENZA – Questo caso è stato risolto in via stragiudiziale e l’assicu­ratore ha accettato di farsi carico di gran parte del sinistro. Nel Regno Unito, infatti, in questi casi la maggior parte dei sinistri viene coperta dalla compagnia di assicurazione. «L’interesse di questo caso risiede nella sua analisi in relazione alla legge in vigore prima dell’introduzione dell’Insurance Act», commenta Cgpa Europe. «Nel caso di un contratto stipulato prima del 12 agosto 2016, soggetto quindi alla legge precedente, l’assicuratore avrebbe potuto decidere di disdire la polizza a causa dell’errata dichiarazione degli importi assicurati. Si tratta quindi di una buona notizia per i broker dal momento che questa legge comporterà senza dubbio una riduzione significativa dei reclami contro la responsabilità civile professionale in tali casi».

Fabio Sgroi

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