Cgpa Europe ha analizzato una tipologia di richiesta di risarcimento nell’ambito dell’obbligo di consiglio e di consulenza in carico all’intermediario e in particolare relativo alla dichiarazione del rischio.
Sono svariate le richieste di risarcimento nei confronti degli intermediari assicurativi e riguardano errori materiali, contenziosi relativi ai premi assicurativi e alle frodi, obbligo di consulenza, onere della prova e controversie relative alla qualità dell’intermediario e alla teoria del “mandato apparente”. Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, ha acceso un faro sulle varie tipologie di richiesta, analizzando vari casi giurisprudenziali nei diversi paesi europei.
Dopo gli errori materiali e i contenziosi relativi ai premi assicurativi e alle frodi, in questo articolo si riporta un caso (in Germania) relativo alla dichiarazione del rischio da parte dell’intermediario.
IL CASO ANALIZZATO DA CGPA (GERMANIA) – Un assicurato stipula un’assicurazione sanitaria tramite il suo broker, il quale comunica alla compagnia solo alcuni dati medici, tralasciando in particolare quelli relativi alla sua ipertensione e a un’insufficienza cardiaca accertata, al fine di ottenere una migliore copertura per il suo cliente. A seguito di un sinistro, l’assicuratore, dopo aver scoperto la falsa dichiarazione, contesta la validità del contratto e si rifiuta di risarcire l’assicurato. Quest’ultimo cita quindi in giudizio la compagnia di assicurazione e il broker, ritenendo di aver fornito in buona fede tutte le informazioni necessarie a quest’ultimo, il quale non le ha volontariamente inoltrate. L’assicuratore, da parte sua, contesta la validità del contratto a causa di questa falsa dichiarazione.
SENTENZA – L’Higher Regional Court di Dusseldorf, con sentenza del 10 marzo 2017, ha dato ragione all’assicuratore, considerando che le risposte non corrette a un questionario gli consentano di contestare la validità del contratto. Dal momento che l’assicurato ha debitamente informato il broker del suo stato di salute e poiché quest’ultimo ha aggiunto le dichiarazioni errate in cattiva fede, il broker è ritenuto l’unico responsabile di questa falsa dichiarazione.
«I magistrati», commenta Cgpa Europe, «hanno ritenuto che, benché l’assicurato abbia chiesto di pagare un premio basso al suo broker, quest’ultimo non possa effettuare alcun tipo di selezione dei dati medici forniti dall’assicurato. I giudici evidenziano in questo caso l’intento fraudolento al momento della dichiarazione, sottolineando il principio per cui l’intermediario rappresenta l’assicurato e gode della fiducia di quest’ultimo nello svolgimento del suo compito che consiste a negoziare il contratto più vantaggioso».
Fabio Sgroi
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