Cgpa Europe ha analizzato due tipologie di richieste di risarcimento nell’ambito della responsabilità nella collaborazione tra intermediari e del pagamento parziale del premio e appropriazione indebita.
Le richieste di risarcimento nei confronti degli intermediari assicurativi sono diverse e riguardano errori materiali, contenziosi relativi ai premi assicurativi e alle frodi, obbligo di consulenza, onere della prova e controversie relative alla qualità dell’intermediario e alla teoria del “mandato apparente”. Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, ha acceso un faro sulle varie tipologie di richiesta, analizzando vari casi giurisprudenziali nei diversi paesi europei.
Dopo gli errori materiali, in questo articolo si riportano due casi (in Italia e in Spagna) relativi al contenzioso che riguarda i premi assicurativi e le frodi.
PRIMO CASO ANALIZZATO DA CGPA (ITALIA) – Un broker sigla un accordo di collaborazione non ratificato dall’impresa di assicurazioni (ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private) con un agente per la stipula di contratti di assicurazione auto e si avvale di un secondo broker per la riscossione del premio. Si verifica un sinistro e il premio viene effettivamente trasferito all’assicuratore solo dopo che si è verificato il danno. La compagnia di assicurazione risarcisce quindi la vittima del danno subito e si rivale sul suo agente chiedendogli il pagamento di un importo pari a quello del risarcimento al terzo danneggiato. Pagato tale importo, l’agente cita in giudizio il broker chiedendogli a sua volta un importo pari a quello risarcito alla compagnia. A questo punto, il primo broker cita a sua volta in giudizio il secondo broker essendo quest’ultimo responsabile dell’operazione.
SENTENZA – Il tribunale di Torino, con sentenza del 25 maggio 2017, giudica responsabili i due broker: il primo nei confronti dell’agente, avendo ricevuto l’incarico di formalizzare i contratti di assicurazione, e il secondo nei confronti del primo poiché ha incassato e trasferito il premio in ritardo.
«Il tribunale», commenta Cgpa Europe, «ha ritenuto che il ritardo nel trasferimento del premio all’assicuratore abbia provocato a quest’ultimo un danno pari all’importo del sinistro. Secondo il parere del tribunale, infatti, la compagnia assicurativa, essendo stata tenuta a risarcire l’assicurato prima ancora di ricevere tardivamente il premio, ha subito un danno economico. Questa sentenza si scontra con un’altra linea giurisprudenziale italiana, secondo cui, in circostanze simili, l’assicuratore può esigere solo l’importo degli interessi di mora e non l’importo del sinistro nel caso in cui il premio sia stato incassato da un soggetto idoneo a riceverlo (tipicamente l’agente)».
SECONDO CASO ANALIZZATO DA CGPA (SPAGNA) – Un assicurato paga il premio a un broker che non lo inoltra all’assicuratore. Poco dopo si verifica un sinistro e il broker ammette di aver ricevuto il premio senza averlo mai fatto pervenire alla compagnia assicurativa (l’assicurato non aveva pagato integralmente l’importo del premio). Secondo l’assicuratore, all’appropriazione indebita si aggiunge una mancanza da parte dell’intermediario che non ha chiesto all’assicurato il pagamento dell’importo restante dovuto. L’assicuratore risarcisce quindi il cliente e si rivale sul broker sulla base di questi due motivi. Di fronte a questa argomentazione, il broker sostiene di non poter essere ritenuto l’unico responsabile, dal momento che il cliente non ha pagato il resto del premio e, di conseguenza, va ritenuto anch’egli responsabile del danno subito dall’assicuratore.
SENTENZA – La Corte d’appello stabilisce la responsabilità del broker e lo condanna a risarcire all’assicuratore l’importo dell’indennizzo versato. L’intermediario impugna, quindi, la sentenza e presenta ricorso in Cassazione. Anche la Corte suprema (sentenza del 3 ottobre 2005) si pronuncia contro il broker, considerandolo effettivamente all’origine del danno provocato all’assicuratore.
«Questa sentenza», commenta Cgpa Europe, «sottolinea la necessità per l’intermediario di redigere un documento a monte che attesti il corretto adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell’assicuratore. Ciò avrebbe infatti potuto consentirgli di dimostrare che aveva avvertito la compagnia di assicurazione del pagamento parziale del premio e delle relative conseguenze, attenuando di conseguenza la sua responsabilità».
Fabio Sgroi
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