martedì 28 Ottobre 2025

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PUGNO DURO DELL’IVASS: GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI RADIATI SONO 24 (prima parte)

Lista lunghissima quella riportata nell’ultimo bollettino dell’istituto di vigilanza. Ecco i motivi dei provvedimenti.  

 

ivass sanzioniPugno duro dell’Ivass per quanto riguarda il capitolo radiazioni. Nell’ultimo bollettino di ottobre pubblicato dall’Ivass lo scorso fine novembre, nell’ambito delle sanzioni disciplinari, i provvedimenti relativi a radiazioni nei confronti di intermediari assicurativi sono stati ben 24.

tuttointermediari.it, come al solito, riporta il quadro delle sanzioni con la tipologia di violazione, il riferimento normativo e, laddove è possibile, qualche informazione sull’intermediario. Per non rendere troppo lungo l’articolo, visto l’alto numero delle radiazioni, i provvedimenti sono stati suddivisi su due articoli. Questo è il primo.

Nel dettaglio, le radiazioni hanno riguardato:

– Erika Capello, ex intermediario a Giaveno (Torino), per aver violato gli articoli 62 (violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari), comma 2, lettera A (casi in cui è prevista la radiazione), punti 4 (mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto) e 54, commi 1 e 2 (obblighi di separazione patrimoniale) del Regolamento Isvap n. 5/2006, e dell’articolo 117 (relativo alla separazione patrimoniale) del Codice delle assicurazioni private (Cap).

– Tina Antonella Molinari, ex intermediario pugliese, per aver violato in totale tre articoli: 117 del Cap, 54 (obblighi di separazione patrimoniale) e 62 del Regolamento Isvap n. 5/2006.

– Massimo Loreti, intermediario a Spoleto (Perugia), per aver violato gli articoli 117, comma 1 (i premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo) e 183 (regole di comportamento), comma 1, lettera A (nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti occorre comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati) del Cap. Loreti non ha rispettato anche gli articoli 47, commi 1, lettera A (nello svolgimento dell’attività di intermediazione, nell’offerta dei contratti e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati), B (osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano) e D (agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati) e 3 lettera A (gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità) e B (gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a), 54, commi 1 e 2 e 62, comma 2, lettera A, punti 2 (contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale) 3 (contraffazione della firma del contraente su modulistica con­trattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesi­mo poste in essere), 4 (mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto) e 7 (comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all’Ivass, non rispondenti al vero) del Regolamento Isvap n. 5/2006. Lo stesso Loreti, qualche mese fa era stato sanzionato con 77.000 euro dalla stessa Ivass per il mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in 76 occasioni e per non aver rispettato l’obbligo di separazione patrimoniale.

– Lorenzo Sgarra, per aver violato gli articoli 117 e 183 del Cap e 62, comma 2, lettera A, punto 4, e 54 del Regolamento Isvap n. 5/2006.

– Luigi Gasparri, ex intermediario dell’aretino, per aver violato gli articoli 62, comma 2, lettera A, punti 2, 4, 5 bis (versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all’articolo 54) e 7 dell’articolo 54 del Regolamento Isvap n. 5/2006 e dell’articolo 117 del Cap.

– Francesco Paolo Arena, Maria Teresa Muollo e Domenico Squeglia, ex intermediari a Napoli, per aver violato gli articoli 117 e 306, comma 2 (mancata ottemperanza nei termini alle richieste dell’Ivass) del Cap e 54, commi 1 e 2, e 62, comma 2, lettera A, punto 4, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

– Fabrizio De Feo, ex intermediario con residenza a Savona, per aver violato gli articoli 117, 120 (informazione precontrattuale e regole di comportamento) e 183 del Cap, e gli articoli 47, comma 1, lettera A e D, 49 (informativa precontrattuale), 54, commi 1 e 2, 57 (obblighi di conservazione della documentazione contrattuale) e 62, comma 2, lettera A, punto 4 del Regolamento Isvap n. 5/2006. Lo stesso De Feo, come riporta il bollettino Ivass di luglio 2014, in passato era stato sanzionato con 47.000 mila euro.

– Ileana Volpe, ex agente Carige Assicurazioni a Castrovillari,per aver violato gli articoli 109, commi 2, lettera E (iscrizione alle varie sezioni del Rui in base all’attività di intermediazione svolta) e 4 (iscrizione al Rui di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione), 117 e 183, comma 1 (regole di comportamento) del Cap, e degli articoli 24, comma 1 (mancata presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E del Rui), 28 bis  (avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E), 47, comma 1, lettere A e D, 54, commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera A, punto 4 del Regolamento Isvap n. 5/2006.

– Simone Fadini, ex intermediario ad Arezzo,per aver violatol’articolo 62, comma 2, lettera A, punti 2 e 7 del Regolamento Isvap n. 5/2006.

– Tommaso Tignino, ex intermediario Axa nel catanese, per aver violato l’articolo 117 del Cap e gli articoli 54 e 62, comma 2, lettera A, punto 4 del Regolamento Isvap n. 5/2006. Tra l’altro, l’Ivass aveva comminato qualche mese fa a Tignino una sanzione (attraverso una ordinanza dello stesso luglio recapitata presso la sua residenza di Gravina di Catania) pari a 20 mila euro per il mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale in 2 occasioni.

 

Fabio Sgroi

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