domenica 05 Aprile 2026

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PROVVEDIMENTO IVASS 97/2020: MALANDRINO, AVVOCATO DIFENSORE DELLO SNA, SPIEGA QUALI OBBLIGHI SONO STATI CANCELLATI DOPO LA SENTENZA DEL TAR

Non si dovranno più comunicare alle imprese preponenti le collaborazioni instaurate dagli intermediari, ma anche…

Gianluigi Malandrino

«Non c’è più l’obbligo di comunicare alle imprese preponenti le collaborazioni instaurate ai sensi della Legge n.221/2012, nonché quello di affiggerle presso le proprie agenzie o indicarle nei propri siti internet. È stata annullata anche la norma che imponeva agli intermediari di consegnare un foglio informativo all’assicurato che attestasse la coerenza del prodotto proposto». Gianluigi Malandrino, avvocato difensore del Sindacato nazionale agenti insieme con l’avvocato Antonino Galletti, spiega quello che immediatamente cambia dopo la sentenza del Tar del Lazio numero 7549/2021 di mercoledì scorso.

Il Tribunale amministrativo regionale, lo ricordiamo, ha accolto integralmente le argomentazioni espresse dallo Sna nell’ambito di un ricorso contro alcune disposizioni del Provvedimento Ivass 97/2020.

«Più precisamente», ha aggiunto Malandrino, «sono state annullate e vengono quindi meno con effetto immediato queste disposizioni: articolo 4 n.12 del Provvedimento 97/2020 e quindi comma 4 bis dell’articolo 42 del Regolamento Ivass n. 40/2018 che prevedeva che gli intermediari dovessero comunicare alle imprese di assicurazione mandanti interessate gli accordi di collaborazione sottoscritti con altri intermediari in virtù della L. 221/2012; è stato altresì annullato l’articolo 4 comma 18 del Provvedimento Ivass 97/2020 che sostituendo il testo dell’articolo 56 del Regolamento 40/2018 imponeva ai distributori assicurativi di affiggere o pubblicare su un sito internet l’elenco delle imprese con le quali l’intermediario ha in corso rapporti di affari anche in base a una collaborazione orizzontale; infine è stato annullato l’articolo 4 comma 20 del provvedimento 97, che modificando l’articolo 58 del Regolamento 40/2018 imponeva ai distributori di consegnare prima della sottoscrizione del contratto un’apposita dichiarazione attestante la coerenza del prodotto assicurativo offerto rispetto alle esigenze dell’assicurato».

Fabio Sgroi

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