Pubblicato il Provvedimento n. 28 del 27 gennaio 2015 che riguarda le modifiche al Regolamento n. 1 dell’8 ottobre 2013. Il Provvedimento fa riferimento alla diversa ripartizione interna tra i Servizi delle competenze istruttorie relative ai procedimenti sanzionatori avviati dal Servizio Ispettorato, non comporta alcun sacrificio degli interessi dei soggetti vigilati e non implica adempimenti e/o costi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal vigente regolamento.
L’Ivass ha introdotto (con il Provvedimento n. 28 del 27 gennaio 2015) le modifiche al Regolamento n. 1 dell’8 ottobre 2013 relative alla procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Le modifiche, approvate con delibera del Consiglio n. 112 del 9 dicembre 2014, hanno riguardato, tra l’altro, l’attribuzione al Servizio Ispettorato della competenza a curare l’istruttoria dei procedimenti sanzionatori da esso avviati, già assegnata rispettivamente al Servizio Vigilanza Prudenziale (imprese assicurative e riassicurative) e al Servizio Vigilanza Intermediari (intermediari assicurativi e riassicurativi), con effetto dall’entrata in vigore del conseguente aggiornamento del regolamento Ivass n. 1 dell’8 ottobre 2013 concernente, appunto, la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il provvedimento prevede, per i procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore, che il Servizio Ispettorato, oltre ad accertare e contestare le violazioni rilevate nel corso dell’attività ispettiva, proceda anche ai successivi adempimenti istruttori. In particolare:
– riceve le controdeduzioni difensive (se presentate), svolge l’audizione (se richiesta) e riceve l’istanza di sospensione del procedimento in materia di liquidazione sinistri Rc auto ai sensi dell’articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
– valutati nel complesso gli elementi istruttori acquisiti, trasmette al Servizio Sanzioni unitamente agli atti del procedimento una relazione motivata contenente la descrizione dei fatti contestati, le eventuali argomentazioni difensive anche contenute nel verbale di audizione, le proprie osservazioni in merito alle controdeduzioni, le valutazioni effettuate in merito alla sussistenza o meno delle violazioni e gli elementi informativi aggiuntivi disponibili di cui tener conto anche ai fini della graduazione della sanzione ovvero dell’archiviazione del procedimento;
– nel caso in cui sia stata attivata la speciale procedura di cui all’art. 327 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. illecito seriale, per il quale è prevista una sanzione pecuniaria sostitutiva), cura le diverse fasi della suddetta procedura e allega alla relazione motivata da trasmettere al Servizio Sanzioni una relazione recante gli esiti delle verifiche svolte per accertare che le misure correttive adottate siano idonee ad eliminare la disfunzione organizzativa riscontrata;
– riceve l’istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in base ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, curando i relativi adempimenti.
L’Ivass ha sottolineato il fatto che lo schema di provvedimento, unitamente alla relazione accompagnatoria, non è stato posto in pubblica consultazione sul sito dell’istituto perché la modifica del regolamento Ivass n. 1 dell’8 ottobre 2013 agli articoli 3, comma 2, 8, comma 2, 10, comma 7, 11, comma 2 e 18, comma 2, «costituisce atto meramente attuativo dell’intervenuta revisione del regolamento di organizzazione dell’Istituto, riguarda esclusivamente una diversa ripartizione interna tra i Servizi delle competenze istruttorie relative ai procedimenti sanzionatori avviati dal Servizio Ispettorato, non comporta alcun sacrificio degli interessi dei soggetti vigilati e non implica adempimenti e/o costi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal vigente regolamento».
Fabio Sgroi
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