L’Ivass si sofferma su alcune sentenze dell’anno scorso che hanno riguardato in particolare l’articolo 117 del codice delle assicurazioni (separazione patrimoniale).

«L’omesso versamento all’impresa dei premi assicurativi riscossi dagli intermediari presso la clientela non costituisce solamente un inadempimento contrattuale, bensì rappresenta l’appropriazione di somme indisponibili, soggette a destinazione vincolata, che, atteso il meccanismo economico del mercato assicurativo (inversione del ciclo produttivo), rischia di rendere difficoltosa la liquidazione degli indennizzi e, nei casi più gravi, mandare in default il sistema di garanzie dei rischi». È quanto ha ricordato l’Ivass richiamando alcune recenti sentenze emesse dal Tar del Lazio e non solo. L’articolo in questione è il 117 del codice delle assicurazioni provate (Cap) e riguarda il tema della separazione patrimoniale.
L’affidabilità richiesta all’agente di assicurazione, sottolinea l’Ivass, «consiste specialmente nella capacità di adempiere i propri obblighi in materia di gestione di denaro altrui, ambito nel quale la diligenza pretendibile verso l’intermediario non si limita alla mera assenza di comportamenti dolosi, volti ad appropriarsi indebitamente o a trattenere per un tempo superiore al dovuto le somme delle quali è depositario, ma si estende alla diligenza necessaria ad assicurarne la sollecita consegna agli aventi diritto, in modo che il mancato o anche solo il ritardato versamento dei premi riscossi costituisce gravissima e inescusabile violazione di un primario obbligo, il cui rispetto è necessario per garantire il funzionamento stesso del sistema assicurativo nel suo complesso».
Le sentenze in materia hanno ricordato come «nessuna norma autorizzi o consenta all’intermediario di mettere in copertura le polizze assicurative e rilasciare al cliente i relativi titoli senza aver incassato i premi. Sotto il profilo pubblicistico ciò che solo rileva ai fini sanzionatori ex art. 117 Cap è che l’impresa non abbia ricevuto la necessaria copertura finanziaria, rimanendo invece vincolata verso il cliente».
L’obbligo di cui all’articolo 117 del Cap comprende anche la registrazione dei premi incassati, «doverosa attività prodromica rispetto all’obbligo di separazione patrimoniale», precisa l’Ivass.
In presenza di dati «concludenti, come le plurime verifiche ispettive e contabili dell’impresa rispetto alle quali vi sia stato contraddittorio con ‘’intermediario e possibilità dello stesso di controdedurre per iscritto, non è necessaria l’autonoma verifica contabile da parte dell’istituto di vigilanza. La sottoscrizione del verbale ispettivo dell’impresa con accettazione dello stesso e dei suoi contenuti, in uno alla dichiarazione di riconoscimento di importi per premi da versare alla mandante con assunzione di responsabilità e impegno al versamento stesso, dimostra ancor più la sufficienza del compendio documentale acquisito, senza necessità istruttorie ulteriori».
Altro aspetto da tenere conto è che l’eventuale esistenza di crediti dell’intermediario nei confronti della compagnia «non consente la compensazione con i premi assicurativi alla stessa spettanti, in ossequio al rigoroso meccanismo della separazione patrimoniale».
Fabio Sgroi
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