L’ammenda è pesante: 5 milioni di euro a ciascuna compagnia. Entrambe avrebbero limitato «considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore in relazione al risarcimento del sinistro».
L’adozione, nella fase di liquidazione dei danni Rc auto, di una pratica commerciale scorretta, andando contro il codice del consumo. È la violazione commessa da UnipolSai Assicurazioni e Generali Italia secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la quale è stata irrogata (per ciascuna compagnia) una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo edittale consentito, «in considerazione della gravità e della durata della pratica». Per l’authority, la pratica commerciale è stata realizzata tramite «condotte ingannevoli e aggressive».
In primo luogo, le due società hanno attuato «comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato rifiuto, in relazione all’esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del sinistro». L’Antitrust ha voluto mettere in evidenza come risulti che UnipolSai e Generali «abbiano risposto in ritardo, rispetto ai termini fissati dalla normativa di settore, a numerose istanze di accesso agli atti».
Nel caso di Generali (clicca QUI per leggere il provvedimento dell’Antitrust), il riscontro e/o il rigetto tardivo delle istanze di accesso ha riguardato «anche quelle formulate prima della presentazione da parte della società di una offerta risarcitoria o del suo rifiuto, momento in cui il diritto all’accesso non è ancora sorto in capo al danneggiato». La compagnia, tuttavia, in questi casi «non ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza, né ha effettuato l’accesso una volta che l’iter di valutazione del sinistro si è concluso».
UnipolSai (clicca QUI per leggere il provvedimento dell’Antitrust), invece, in alcuni casi «ha dato riscontro alla richiesta di accesso mettendo a disposizione la documentazione presso il proprio centro di liquidazione, anziché inviandola al richiedente».
Inoltre, al momento di decidere l’ammontare del rimborso, UnipolSai e Generali Italia «non fornivano informazioni rilevanti relative alla sua determinazione o alle motivazioni di rifiuto di risarcimento». Secondo l’Antitrust si tratta di «carenze idonee a indurre i destinatari ad accogliere l’offerta risarcitoria o a respingerla senza le informazioni necessarie per contrapporsi». Infine, la pratica commerciale è stata realizzata «imponendo ostacoli di vario genere all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione Rc auto e senza rispettare i termini temporali fissati dal codice delle assicurazioni private per la formulazione dell’offerta o per il suo rifiuto». Sia nel caso di Generali, sia in quello di UnipolSai, «ci sono stati numerosissimi sinistri in cui l’offerta e/o il suo diniego sono stati formulati in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge». Nel caso di UnipolSai, oltre a ciò, sono stati rilevati «ulteriori ostacoli, quali la mancata risposta a richieste provenienti dai consumatori riguardo allo stato della pratica o la difficoltà nella presa di contatto con il liquidatore».
L’Antitrust ha pertanto accertato la scorrettezza di questa pratica commerciale, considerata «idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore in relazione al risarcimento del sinistro».
Fabio Sgroi
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