venerdì 19 Settembre 2025

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POLIZZE CONTRO I RISCHI CATASTROFALI: LE PRINCIPALI EVIDENZE DI UNA INDAGINE DELL’IVASS

L’obiettivo del report? «Cogliere le principali caratteristiche e offrire eventuali suggerimenti in vista del disegno di nuovi prodotti».

 

L’Ivass ha analizzato l’attuale offerta sul mercato italiano di polizze contro i rischi catastrofali, con l’obiettivo di coglierne le principali caratteristiche e offrire eventuali suggerimenti in vista del disegno di nuovi prodotti.

L’analisi (sono stati considerati catastrofali i rischi individuati dalla norma di bilancio: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), secondo quanto reso noto dall’istituto di vigilanza, ha riguardato le polizze cosiddette “standard”, quelle cioè con contenuti predefiniti (i cui testi sono disponibili sui siti internet delle compagnie), destinate alle Pmi e agli individui e famiglie (sono escluse quelle stipulate dalle aziende produttive di maggiore dimensione, i cui contenuti vengono costruiti su misura nel confronto con l’azienda).

Nel dettaglio, sono state esaminate 46 polizze in commercio a gennaio 2024, offerte da 14 compagnie di assicurazione, di cui 34 per le Pmi e 12 per individui e famiglie (clientela retail). Ecco le principali evidenze emerse, riportate dall’Ivass:

OFFERTA

– L’offerta riguarda prevalentemente coperture catastrofali che si possono aggiungere alle polizze “Incendio e danni ai beni” con il pagamento di un supplemento di premio;

– L’offerta di polizze per la sola copertura dei rischi catastrofali (c.d. stand alone) è molto ridotta e limitata a due compagnie;

– Sono presenti sul mercato anche tre polizze di tipo parametrico, ossia polizze in cui il pagamento dell’indennizzo scatta automaticamente al verificarsi di un indice predeterminato;

– L’offerta è più ampia, anche nel contenuto, per le Pmi rispetto alla clientela retail;

LE COPERTURE E LE ESCLUSIONI

– Le coperture sono molto variegate: la composizione delle garanzie catastrofali risulta eterogenea sia nel ventaglio di offerta delle coperture che nel contenuto delle stesse;

– La generalità delle polizze esaminate per le Pmi offre copertura per gli eventi “terremoto”, “alluvione e inondazione”, “frana”, “allagamento”, nelle polizze retail, invece, la copertura per “frana o franamento” è inclusa solo da tre compagnie in quella “alluvione e inondazione”, mentre è esclusa da sette compagnie;

– Nessuna polizza prevede la copertura per “esondazione”, evento catastrofale previsto dalla nuova legge;

– Le garanzie coprono i danni diretti e materiali ai beni assicurati causati dagli eventi catastrofali; in alcuni casi coprono anche i danni indiretti, come i maggiori costi o i minori ricavi derivanti dalla interruzione dell’attività (business interruption) o intralcio della normale attività di impresa;

– Diverse polizze prevedono il riconoscimento di un anticipo sull’indennizzo allo scopo di consentire all’assicurato di far partire immediatamente le attività di ripristino;

– Sono previste esclusioni specifiche per ciascuna copertura (terremoto, alluvioni e inondazioni, frane e allagamenti) in aggiunta a quelle comuni presenti nella garanzia base (incendio e danni ai beni);

LA CHIAREZZA DEI CONTRATTI

– Le condizioni di polizza non sempre sono chiare e semplici da comprendere;

– Le definizioni dei rischi catastrofali non sono sempre omogenee tra le compagnie, nè complete; a volte contengono riferimenti all’intensità dei fenomeni (esempio un grado minimo della scala Richter per i terremoti o una certa intensità per le inondazioni);

– Per raccogliere informazioni sulle caratteristiche dei fabbricati è richiesta all’assicurato la compilazione di questionari complessi, con informazioni tecniche che l’assicurato potrebbe non conoscere, quali quelle relative alla stabilità dell’edificio o alla conformità di tetti e tettoie alle normative vigenti;

– Le condizioni di assicurabilità degli edifici sono a volte disegnate sulla garanzia base “incendio” e questo genera incongruenze laddove sono richieste al cliente informazioni non immediatamente riconducibili ai rischi catastrofali, quali, ad esempio, l’utilizzo di materiali di costruzione del fabbricato di tipo incombustibile o l’eventuale presenza di esplodenti;

LA VALUTAZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO

– La quantificazione del valore dei beni da assicurare viene lasciata all’assicurato; la verifica della congruità della somma assicurata viene effettuata dall’impresa ordinariamente solo al momento del sinistro;

– Le polizze prevedono la possibilità di assicurare il valore del bene allo stato d’uso ovvero il valore di ricostruzione/rimpiazzo a nuovo. In quest’ultimo caso, tuttavia, il valore a nuovo viene riconosciuto solo a seguito dell’effettiva ricostruzione o rimpiazzo;

– L’area su cui grava l’immobile assicurato non contribuisce a formare il valore da assicurare. (fs)

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