martedì 28 Ottobre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

POG: IL PUNTO DI FLOREANI DOPO UN ANNO DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO IVASS 45/2020

L’avvocato esperto di diritto assicurativo ha approfondito, nel corso di un webinar organizzato dall’Italian Insurtech Association e dallo studio legale D’Argenio Polizzi Associati, due aspetti: il rapporto tra la disciplina interna e quella europea e il tema dei flussi informativi visto dal lato intermediari.  

Rudi Floreani

È passato più di un anno dall’entrata in vigore del Regolamento Ivass 45/2020 (31 marzo 2021) recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi (Pog, Product oversight governance). Un regolamento che ha fatto discutere il mondo dell’intermediazione assicurativa e fa discutere ancora oggi. Rudi Floreani, founder dello studio legale associato Floreani, ha fatto un bilancio in occasione di un webinar sul tema, organizzato dall’Italian Insurtech Association e dallo studio legale D’Argenio Polizzi Associati qualche settimana fa.

Floreani, in particolare, si è soffermato su due aspetti. Il rapporto tra la disciplina interna, e quindi il Regolamento Ivass 45/2020, e il Regolamento delegato Ue 2358/2017 (in vigore dal primo ottobre 2018). L’altro tema affrontato è stato quello dei flussi informativi e nello specifico alcune raccomandazioni da tenere in considerazione soprattutto dal punto di vista della distribuzione.

«L’IVASS HA APPESANTITO LA DISCIPLINA EUROPEA» – Floreani ha introdotto la prima tematica evidenziando come il Regolamento Ivass 45/2020 e il Regolamento europeo 2358/2017 siano «due fonti che concorrono a disciplinare la materia Pog in maniera simmetrica, nel senso che la regolamentazione europea per prima ha disciplinato questo ambito e poi più o meno dopo due anni e mezzo è intervenuta una seconda disciplina Ivass che è andata da una parte ad affinare la normativa europea e dall’altra ha inserito nuovi istituti».

L’intervento del regolatore domestico, secondo Floreani, «per diversi aspetti ha “appesantito” la disciplina europea». Ha fatto riferimento, in particolare al target market effettivo e ai flussi informativi. «Nel regolamento europeo», ha affermato, «non c’era la previsione in capo all’intermediario di sviluppare parallelamente al produttore, quindi all’impresa, un target market effettivo; invece abbiamo scoperto con il Regolamento Ivass 45/2020 che questo onere dal 31 marzo 2021 è in capo alla distribuzione. Si è trattato di una introduzione ex novo del regolatore italiano, con tutte le complicazioni che questo ha comportato».

Altro aspetto, i flussi informativi, già regolamentati a livello europeo. Regolano i rapporti tra i diversi operatori: dalla fabbrica prodotto fino all’ultimo soggetto che colloca sul mercato un determinato prodotto. «In questo caso, l’Ivass è intervenuta affinando i flussi informativi, ma anche introducendo oneri, obblighi e istituti in più rispetto ai principi previsti dall’Ue. Faccio qualche esempio: innanzitutto il tema dell’accordo tra produttore e distributore in materia di flussi informativi e la disciplina sugli scambi informativi tra distributori e sotto rete. In quest’ultimo caso il riferimento è alle collaborazioni tra iscritti nelle sezioni A, B ed E del Rui, e tra intermediari di sezioni diverse. Il motivo per cui l’Ivass ha declinato con maggiore dettaglio questo aspetto è legato alla caratteristica della nostra disciplina interna, quella delle collaborazioni cosiddette orizzontali».

Ultimo punto evidenziato da Floreani, sempre in relazione al “ping pong” tra regolamento europeo e italiano, è l’introduzione attraverso il 45/2020 di un principio, «quello per il quale il distributore deve dotarsi, in ambito Pog, di un sistema di controllo interno, che anche se proporzionato alle sue dimensioni e ragionato in base alla sua struttura organizzativa, rappresenta un obbligo che va sicuramente a complicare e appesantire l’attività dell’intermediario stesso. Quest’ultimo, dunque, deve dotarsi di un sistema che monitori il rispetto (in ambito Pog) da parte della sua struttura, quindi dei suoi collaboratori sia orizzontali sia verticali.  È questo un tema evidentemente significativo e importante, oggetto già di verifiche sia a livello amministrativo (nell’ambito del rapporto impresa – agente), sia di vigilanza».

FLUSSI INFORMATIVI E RACCOMANDAZIONI – Per Floreani l’introduzione di un accordo tra distribuzione e impresa in ordine ai flussi informativi «espone l’intermediario non solo al rispetto della normativa regolamentare, ma anche di quegli obblighi che conseguiranno o sono conseguiti a questo accordo con la compagnia mandante».

Floreani raccomanda agli intermediari innanzitutto «di tracciare e di gestire tutti i flussi informativi Pog, quindi le schede prodotto, i target market e quant’altro rientri nei rapporti con il produttore, quindi la compagnia, e questo in verità è un processo per lo più meccanizzato e automatizzato». La questione si fa più complessa, invece, «per il tracciamento e la gestione dei flussi informativi con la sottorete o addirittura e soprattutto nelle collaborazioni orizzontali», ha fatto presente l’avvocato, «visto che la norma impone che il tracciamento dei flussi sia chiaro fino all’ultimo soggetto che distribuisce il prodotto».

Un’ultima considerazione sui flussi informativi riguarda le Faq dell’Ivass di fine dicembre scorso. Floreani ha voluto ricordare in particolare come per gli intermediari «non ci sia la necessità di comunicare all’impresa i target market effettivi, qualora questi coincidano con quelli che la compagnia ha individuato come base per la costruzione del prodotto».

Fabio Sgroi

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