venerdì 24 Ottobre 2025

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PATTO DI NON CONCORRENZA: NON E’ NULLO SE NON PREVEDE L’ATTRIBUZIONE DI UNA INDENNITA’ ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

L’analisi di Fabrizia Fabrici, avvocata, partner di Floreani Studio Legale Associato.

Fabrizia Fabrici

Una serie di limitazioni che riguardano la zona, la clientela, i beni o servizi in relazione ai quali viene stipulato, e la durata. È quanto prevede l’articolo 1751 bis del codice civile che disciplina il cosiddetto “patto di non concorrenza”.

«La ratio», ha ricordato in una nota Fabrizia Fabrici, avvocata, partner di Floreani Studio Legale Associato, «è quella di evitare una eccessiva compressione della libertà individuale nello svolgimento di un’attività finalizzata al soddisfacimento di esigenze primarie di vita nel periodo successivo all’interruzione del rapporto di collaborazione».

Che cosa prevede la norma relativamente alla remunerazione del patto? «La corresponsione di un’indennità di natura non provvigionale contestualmente all’interruzione del rapporto, la cui determinazione è affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria o, in difetto, al giudice, che la individua in via equitativa», ha sottolineato Fabrici.

La naturale onerosità del patto di non concorrenza, ha aggiunto l’avvocata, «non è una previsione inderogabile, con la conseguenza che l’agente e il preponente sono liberi di convenire che all’obbligo assunto dal primo non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell’impegno potrebbe giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia. In questo senso si è pronunciata la Corte d’Appello di Venezia ritenendo valido il patto di non concorrenza che prevedeva il riconoscimento di una maggiorazione sulle provvigioni da corrispondere in costanza di rapporto sugli affari intermediati in luogo di un’indennità al momento dell’interruzione del rapporto (sentenza 26/2022)». (fs)

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