domenica 26 Ottobre 2025

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OLTRE 80.000 EURO DI MULTA A GENERALI ITALIA

Nel bollettino Ivass dello scorso mese di gennaio è la compagnia a cui è stata comminata la multa più alta (la somma degli importi riportati in 22 ordinanze) dall’istituto di vigilanza.  

Nel bollettino Ivass dello scorso mese di gennaio, la compagnia  più colpita in termini di sanzioni pecuniarie (la somma degli importi di 22 ordinanze) è stata Generali Italia. La multa complessiva per la società con sede a Mogliano Veneto (Treviso) è stata pari a 81.233 euro.

In particolare, le infrazioni commesse hanno riguardato il combinato disposto dell’articolo 134 (attestazione sullo stato di rischio) del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 2 (contenuto dell’attestazione sullo stato di rischio) e 6 (obbligo di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio) del regolamento Ivass 9/2015; gli articoli 146 (diritto di accesso agli atti) del Cap e 5 del decreto ministeriale 191/2008 (disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del Cap); l’articolo 148 (procedura di risarcimento) del Cap e il relativo comma 8; gli articoli 149 (procedura di risarcimento diretto) e 150 (disciplina del sistema di risarcimento diretto) del Cap e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap); l’articolo 183 (regole di comportamento) comma 1, lettera A (nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati) del Cap.

Entrando nel dettaglio, Generali Italia è stata multata per il rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio; per il mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di fascicoli di sinistri Rc auto; per il mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato; per il mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato; per il mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione e per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato; per la mancata liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di prestazioni assicurative relative a 16 polizze vita. (fs)

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