La compagnia con sede a Mogliano Veneto è stata la più multata (in termini di importo) nell’ultimo bollettino dell’Ivass (dicembre 2017). Decisivo il mancato invio…

Il mancato invio ai contraenti, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di comunicazione scritta conforme alle prescrizioni normative relativamente alla liquidazione di 128.945 polizze vita è costato caro a Generali Italia, che si è vista comminare dall’Ivass una sanzione pari a 416.667 euro.
Questo importo, sommato a quelli di altre 7 ordinanze (in totale 23.676,10 euro) hanno portato a una sanzione complessiva di 440.343,10 euro. In ragione di ciò, Generali Italia è stata la compagnia più sanzionata (in termini di importo) nell’ultimo bollettino di dicembre dell’istituto di vigilanza.
Entrando nel dettaglio, le infrazioni commesse dalla compagnia con sede a Mogliano Veneto hanno riguardato il combinato disposto degli articoli 5 (autorità di vigilanza), comma 2 (l’Isvap adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione), 7 (Reclami) e 183 (Regole di comportamento), comma 2 (l’Isvap adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli) del Codice delle Assicurazioni private (Cap) e l’articolo 8 (gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione), comma 1 (le imprese di assicurazione autorizzate in Italia gestiscono i reclami di loro pertinenza, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal loro ricevimento) del regolamento Isvap 24/2008.
E ancora il combinato disposto dell’articolo 134 (attestazione sullo stato di rischio) del Cap e degli articoli 6 (obbligo di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio) e 7 (modalità e tempi di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio) del regolamento Ivass 9/2015; gli articoli 146 (diritto di accesso agli atti) del Cap e 5 del decreto ministeriale 191/2008 (disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private); l’articolo 148 (procedura di risarcimento) del Cap; gli articoli 149 (procedura di risarcimento diretto) e 150 (disciplina del sistema di risarcimento diretto) del Cap e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap); il combinato disposto dell’articolo 183 (Regole di comportamento) comma 1, lettera A (nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati) del Cap e comma 2 (specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti), e dell’articolo 17, comma 1, del regolamento Isvap 35/2010.
In particolare, Generali Italia è stata multata per il mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo; per il mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio; per il mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di alcuni fascicoli di sinistri Rc auto; per il mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento (anche diretto) al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. C’è da aggiungere l’infrazione riportata in apertura di questo articolo.
Fabio Sgroi
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