Nelle scorse settimane c’è stato l’ennesimo richiamo agli operatori da parte delle authority e in particolare di Ivass e Banca d’Italia.
Non è la prima volta che le authority richiamano l’attenzione degli operatori a proposito dell’offerta di prodotti non finanziari in abbinamento a un finanziamento. Lo hanno fatto anche qualche settimana fa, con un lettera congiunta Ivass – Banca d’Italia.
È stato ricordato ancora una volta «l’adozione di una serie di cautele sia da parte delle banche e degli intermediari finanziari, sia da parte delle imprese produttrici, in modo da garantire il rispetto della normativa di riferimento e preservare l’integrità del rapporto di fiducia con la clientela», perché, evidenziano Ivass e Banca d’Italia, «è necessario che le condotte concretamente poste in essere assicurino la correttezza delle relazioni e l’effettiva consapevolezza dei clienti su caratteristiche, obblighi e vantaggi derivanti dalla combinazione dei prodotti offerti».
Il mancato rispetto, formale e sostanziale, delle regole vigenti, «oltre a comportare l’applicazione delle sanzioni e misure di rimedio previste per la violazione degli obblighi di condotta verso la clientela, può esporre gli operatori a significativi rischi legali e di reputazione, con l’eventuale possibilità di un incremento dei requisiti patrimoniali da parte delle competenti autorità di vigilanza».
Nella lettera delle authority si fa riferimento anche al controllo delle reti distributive e al monitoraggio dei fenomeni di mis-selling. Per Ivass e Banca d’Italia sono necessarie verifiche periodiche sugli indici di abbinamento dei prodotti offerti, articolate su diversi livelli di dettaglio e volte a esaminare i differenti indicatori a livello territoriale, per tipologia di canale distributivo (sportelli propri, sportelli di terzi, reti agenziali e altro) e per singolo distributore (sportello, agente), finalizzate a intercettare potenziali condotte anomale nella commercializzazione dei prodotti. Gli obiettivi di collocamento del personale addetto alla vendita e delle reti distributive nonché i relativi sistemi di remunerazione «non devono determinare indebite pressioni alla vendita congiunta dei prodotti». In particolare, i sistemi di remunerazione «non devono incentivare il collocamento di prodotti abbinati in misura maggiore rispetto alla vendita separata dei singoli contratti».
Quindi gli operatori dovranno: «prendere in considerazione le lamentele sotto qualunque forma rappresentate dalla clientela e altri indicatori di potenziali anomalie nell’attività di vendita (frequenza del recesso dalle polizze, percentuale di attivazione delle stesse, incidenza dei reclami); riservare adeguata attenzione alla formazione delle reti distributive, affinché i prodotti siano venduti correttamente e siano fornite chiare indicazioni sui costi e sui benefici dei prodotti offerti».
Al fine di evitare fenomeni di mis-selling (vendita errata), le funzioni di controllo interno degli intermediari e delle imprese di assicurazione devono adottare iniziative supplementari per verificare il livello di customer satisfaction (telefonate a un campione di clienti per verificare l’effettiva scelta di sottoscrivere i prodotti abbinati, di comprensione dei relativi costi e dei benefici attesi) e la condotta della rete. Andrà inoltre verificata l’esistenza di eventuali pressioni interne per il collocamento di determinati prodotti (attraverso colloqui individuali da parte di personale delle funzioni di controllo con gli addetti).
Fabio Sgroi
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