L’istituto di vigilanza ascoltato dal Governo sul Ddl Concorrenza: «Imporre a operatori che rappresentano una sola impresa di fornire confronti con prodotti che comunque non potrebbero offrire non è una misura efficace a favorire i consumatori».
Nel corso di una audizione informale presso le commissioni riunite Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati e relativamente al Ddl Concorrenza, l’Ivass ha detto la sua anche in merito all’articolo che riguarda gli obblighi informativi degli intermediari.
Al fine di rafforzare la trasparenza e la comparabilità delle offerte nei contratti proposti dagli intermediari, l’articolo 3 inserisce nel Codice delle assicurazioni il nuovo articolo 132 bis (obblighi informativi a carico degli intermediari). Le disposizioni dell’articolo 132 bis prevedono a carico agli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto Rc auto, l’obbligo di informare il consumatore sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al “contratto base” di cui all’art. 22 della legge 221/20129 (contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione Rc auto) mediante collegamento al preventivatore Ivass/Mise.
Secondo Riccardo Cesari, consigliere dell’Ivass, ascoltato dalle commissioni, «la nuova disposizione potrebbe essere resa più chiara, anche a beneficio della successiva attività di controllo richiesta all’Ivass prevedendo il riferimento a tutti gli intermediari, inclusi i broker e le banche e il richiamo all’esigenza generale di adeguatezza del prodotto offerto, rispetto alle concrete e specifiche esigenze dell’assicurato».
Per l’Ivass valgono i principi «che il raffronto vada operato mediante consultazione del preventivatore on line, arricchito di informazioni relative all’effettiva adeguatezza del prodotto alle caratteristiche del cliente e che tale raffronto debba essere operato anche dai broker, vale a dire da quelle figure di intermediari assicurativi che effettivamente possono distribuire prodotti di più imprese».
In questo modo, per Cesari «verrebbero esclusi gli agenti monomandatari e gli altri distributori che offrono prodotti di una sola impresa, ritenendo che imporre a operatori monomandatari di fornire confronti con prodotti che comunque non potrebbero offrire non sia una misura efficace a favorire i consumatori e avrebbe l’effetto indiretto di ostacolare questo tipo di canale distributivo, che invece si ritiene possa continuare a rappresentare un’utile alternativa per il cliente rispetto ad altre forme di distribuzione».
Fabio Sgroi
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