L’Associazione italiana brokers di assicurazioni e riassicurazioni, in una recente nota indirizzata agli iscritti, ha voluto rimarcare l’importanza delle modifiche, che hanno avuto l’obiettivo di «rafforzare» l’identità associativa in modo «più chiaro e stringente» e di «mettere a disposizione degli interessati uno strumento di composizione delle controversie che potesse, da un lato, inquadrarsi come garanzia del miglior sviluppo dell’intero mercato assicurativo e, dall’altro, della tutela degli interessi degli assicurati».
 «Uno strumento efficace a servizio dei soci per accrescere consapevolezza, correttezza e coesione della compagine associativa». Così l’Aiba (Associazione italiana brokers di assicurazioni e riassicurazioni) ha definito le nuove norme di autoregolamentazione per i passaggi di portafoglio, approvate dall’assemblea dell’associazione nel giugno del 2021.
«Uno strumento efficace a servizio dei soci per accrescere consapevolezza, correttezza e coesione della compagine associativa». Così l’Aiba (Associazione italiana brokers di assicurazioni e riassicurazioni) ha definito le nuove norme di autoregolamentazione per i passaggi di portafoglio, approvate dall’assemblea dell’associazione nel giugno del 2021.
Aiba, in una recente nota indirizzata agli iscritti, ha voluto rimarcare l’importanza di queste modifiche, che hanno avuto l’obiettivo di «rafforzare» l’identità associativa in modo «più chiaro e stringente» e di «mettere a disposizione degli interessati uno strumento di composizione delle controversie che potesse, da un lato, inquadrarsi come garanzia del miglior sviluppo dell’intero mercato assicurativo e, dall’altro, della tutela degli interessi degli assicurati».
In applicazione di questi principi generali, Aiba si è dotata quindi di un codice deontologico e norme di autoregolamentazione che devono essere considerate per gli associati «…come guida di condotta a carattere generale, vincolante e inderogabile».
La “valenza” interna delle norme di autoregolamentazione, prosegue Aiba, «si riflette, quindi, nell’esercizio dell’attività da parte del broker, contribuendo ad accrescere la percezione di affidabilità e qualità del servizio di brokeraggio e nella relazione con i colleghi, nel dirimere le controversie relativi ai passaggi di portafoglio attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’associazione».
Con l’ultima modifica approvata dall’assemblea nel 2021 – nell’intento «di adeguare il testo alle dinamiche del mercato e valorizzare anche gli aspetti più squisitamente civilistici del rapporto con il cliente, si è proceduto a una importante riforma, orientata ad ampliare gli strumenti di composizione delle controversie».
In questa direzione, ha ricordato l’associazione, «sono state riviste le competenze del collegio dei probiviri (per controversie di valore inferiore o uguale a 15.000 euro), l’organo statutariamente deputato a esprimere un parere in merito alle ipotesi di successione dell’incarico di brokeraggio ed è stato anche introdotto il ricorso a un autonomo e distinto sistema di arbitrato rituale». Il nuovo impianto «lascia libere le parti coinvolte di condividere e attivare la procedura di ricorso all’arbitrato della Camera di Commercio di Milano che si è resa disponibile a valutare le vertenze tra associati nel rispetto delle norme associative e non come avviene, di regola, secondo diritto. È bene sottolineare, in ogni caso, che la pronuncia degli organi giudicanti è vincolante per gli associati Aiba».
Per favorire il componimento di situazioni di potenziale conflitto tra associati e prevenire potenziali contenziosi, Aiba, mette a disposizione «un sistema di conciliazione volontaria nell’ambito del quale esperti conciliatori effettuano un tentativo di risoluzione transattiva delle eventuali posizioni di contrasto. Si tratta di una procedura ampiamente collaudata», ha sottolineato l’associazione, « applicabile anche alla valutazione delle vertenze con broker non associati, che ha reso più semplice e veloce il superamento di divergenze tra operatori anche di carattere economico e che non impedisce, in caso di mancato accordo, di ricorrere agli altri strumenti previsti dalle norme di autodisciplina». (fs)
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