giovedì 09 Ottobre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 40/2018 E IMPATTI SUI CONSUMATORI: LE RISULTANZE DELL’INDAGINE DI ACB, SNA E UEA

Secondo alcuni rappresentanti delle associazioni dei consumatori «è auspicabile che l’Autorità legiferi avendo come finalità “l’irrobustire la tutela del consumatore”, ma è altrettanto rilevante che si continui a perseguire la scelta di monitorare, coordinare e rafforzare gli interventi atti a migliorare la consapevolezza dei consumatori e promuovere una maggiore trasparenza dei contratti in termini di semplificazione lessicale».

 

L’indagine di Acb (Associazione categoria broker), Sna (Sindacato nazionale agenti) e Uea (Unione europea assicuratori) relativa alle modifiche al Regolamento Ivass n. 40 e ai possibili impatti sull’operatività non ha riguardato solo il mondo degli intermediari; anche quello dei consumatori è stato “sondato”. Le iniziative si sono avvalse della consulenza di docenti ed esperti che collaborano con L.P.C. Research e Innovation Team, società di consulenza e ricerca specializzats nel settore assicurativo.

Nei giorni scorsi, Tuttointermediari.it ha pubblicato articoli relativi al sondaggio a cui hanno risposto agenti e broker e in particolare su alcune possibili modifiche: la dichiarazione di rispondenza della polizza alle esigenze del cliente, che l’intermediario è tenuto a consegnare e far firmare; l’esposizione di un albo che illustri le collaborazioni che l’intermediario intrattiene con altri intermediari, i marchi intermediati e altro; la registrazione e archiviazione delle telefonate/mail in caso di comunicazioni commerciali a distanza.

In questo articolo, invece, si riporta la risposta di alcuni dei rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori, sulle aspettative di maggiore consapevolezza e chiarezza nelle scelte di acquisto delle soluzioni assicurative, grazie alle novità regolamentari.

Patrizia Contaldo

L’incarico di raccogliere il sentiment dei responsabili delle associazioni dei consumatori attraverso delle interviste personali è stato affidato a Patrizia Contaldo, responsabile dell’Osservatorio Bocconi del mercato assicurativo.

«Dal confronto con i referenti delle associazioni dei consumatori emerge la consapevolezza che il recepimento della Idd (direttiva europea sulla distribuzione assicurativa, ndr) ha avuto un impatto positivo sulla chiarezza della proposta contrattuale e sulla consapevolezza del cliente, ma è circostanziato alla clientela più evoluta», ha esordito Contaldo. «La documentazione precontrattuale (Dip), che identifica una sintesi della proposta assicurativa, ha rappresentato un elemento innovativo di maggiore fruibilità da parte del consumatore, in parte inficiata dal Dip Aggiuntivo che replica parte del contratto, senza alcuna semplificazione e chiarezza espositiva».

Allo stesso modo la novità prevista dalle modifiche al Regolamento, cioè la dichiarazione di rispondenza del prodotto alle esigenze dei clienti secondo gli intervistati «migliorerà la qualità e la trasparenza della proposta, ma non è così immediato dedurne che l’acquirente sceglierà la polizza con maggior consapevolezza».

Contando evidenzia che «nella prassi, il cliente medio non percepisce i cambiamenti nella documentazione contrattuale perché il rapporto fiduciario con l’intermediario sostituisce una lettura sistematica della documentazione contrattuale da parte del cliente. I clienti vedono nella professionalità dell’intermediario la soluzione alle esigenze assicurative e questo riduce la loro consapevolezza del prodotto acquistato ed in particolare delle caratteristiche quali le limitazioni o i servizi connessi alla polizza». Di fronte a questo atteggiamento «potrebbe essere poco tutelante per il cliente imporgli di attestare che il prodotto sia in linea con le proprie richieste».

I rappresentanti dei consumatori «auspicano, invece, che la tutela dei loro associati si sviluppi attraverso un’intensa campagna di education sul tema assicurativo declinata su differenti piani che necessariamente coinvolga anche gli intermediari, ma che abbia carattere sistemico, al fine di scongiurare che un eccesso normativo ingessi e snaturi il rapporto fiduciario. Sempre nel merito delle proposte di modifiche alla normativa l’ipotesi di sostituire parte dell’informativa precontrattuale con documenti da esporre in sede, ovvero da pubblicare sul sito dell’intermediario, che riportano le collaborazioni Legge 221/12 in corso con altri intermediari non trova particolare favore tra gli intervistati».

Questa modifica, secondo i consumatori, porterebbe «al vantaggio di avere uno snellimento della documentazione da consegnare al cliente. Di contro, non avrebbe un impatto sulla chiarezza dell’offerta o sull’enfasi alle collaborazioni».

Questa modalità operativa porterebbe, si legge nella relazione di Contaldo, «ad un maggiore onere dell’attività dell’intermediario ma avrebbe poca probabilità di essere realmente fruita perché non letta dalla maggior parte dei clienti, e se letta potrebbe essere considerata di scarso interessante. Tale informazione, se indicata dall’intermediario nel momento della proposta commerciale, risulterebbe invece di interesse per il cliente e potrebbe rappresentare un elemento finalizzato a rafforzare ulteriormente il rapporto fiduciario».

C’è poi l’aspetto relativo all’introduzione dell’obbligo di registrazione. Su questo punto l’opinione degli intervistati è che «la soluzione attualmente proposta introduce il mezzo della registrazione in misura sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti e poco coerente con il modello di rapporto (personale e fiduciario) che dovrebbe instaurarsi tra singolo cliente e intermediario. È frequente che una proposta commerciale nell’ambito di questo rapporto sia declinata in più momenti, articolati secondo un percorso fisico e virtuale non lineare, che comprende scambi informativi rilevanti per la proposta ed altri generici o personali, quindi la registrazione andrebbe eventualmente ricondotta ad un unico momento, quello della proposta e calibrata dal punto di vista dell’accettabilità da parte del cliente. È facile ipotizzare come la telefonata tra un cliente ed il proprio intermediario abbia caratteristiche di riservatezza che non appartengono all’ambito della vendita a distanza. Questa modalità inoltre potrebbe indurre il cliente a confondere i canali distributivi e la loro portata anche in termini di profili consulenziali».

La relazione di Contaldo si conclude così: «È auspicabile che l’Autorità legiferi avendo come finalità “l’irrobustire la tutela del consumatore”. È, tuttavia, altrettanto rilevante che si continui a perseguire la scelta di monitorare, coordinare e rafforzare gli interventi atti a migliorare la consapevolezza dei consumatori grazie ad uno sforzo di alfabetizzazione assicurativa. È inoltre rilevante promuovere una maggiore trasparenza dei contratti in termini di semplificazione lessicale che supporti gli intermediari nel complesso compito di declinare con chiarezza la proposta commerciale e renda quest’ultima più comprensibile ai clienti».

Fabio Sgroi

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