La norma cardine a cui devono fare riferimento i player della distribuzione è rappresentata dall’articolo 32 del Regolamento generale sulla protezione dei dati che ricorda come le misure tecniche debbano “garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” del trattamento. Stefano Petrussi, avvocato, partner di Floreani Studio Legale Associato, chiarisce alcuni aspetti.

L’articolo 32 del Gdpr (Regolamento generale sulla protezione dei dati – Ue 2016/679) riguarda la sicurezza del trattamento dei dati e interessa, ovviamente anche i player della distribuzione assicurativa.
Si fa riferimento, tra l’altro, alle misure tecniche e organizzative che si devono mettere in atto per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
«Per quanto concerne le responsabilità degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Rui», ha ricordato in una nota Stefano Petrussi, avvocato, partner di Floreani Studio Legale Associato, «non si può prescindere dal ruolo ricoperto in materia di protezione dei dati».
Petrussi, nello specifico, ha analizzato sinteticamente la posizione degli intermediari a seconda del ruolo ricoperto: titolare autonomo («Sul punto, vengono in rilievo le misure di sicurezza idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento che dovrà adottare il distributore per quanto attiene i propri applicativi e/o sistemi informatici sulla base di una preventiva attività di “risk assessment” della propria struttura»), responsabile («In tale veste, l’intermediario deve attenersi alle misure prescritte dall’impresa nell’atto di designazione a responsabile esterno; si pensi, per esempio, al rispetto delle istruzioni in materia di cybersecurity impartite dalla compagnia sull’utilizzo dei sistemi informatici e/o applicativi messi a disposizione per l’emissione delle polizze») e contitolare («L’intermediario dovrà fare riferimento alle previsioni contrattuali stipulate con la compagnia nell’accordo di contitolarità; si consideri, a titolo meramente esemplificativo, le pattuizioni con cui sono definiti i profili di responsabilità della sicurezza dei dati trattati nel perimetro della contitolarità sui sistemi informatici/applicativi It concessi in uso dall’impresa all’intermediario per la distribuzione dei prodotti»). (fs)
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