lunedì 17 Novembre 2025

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MANCATA O TARDIVA MESSA A CASSA DEI PREMI: GLI ERRORI PIU’ FREQUENTI DEGLI INTERMEDIARI POSSONO DETERMINARE TRE CASI

Li ha analizzati l’avvocato Roberto Finotto, dello studio legale associato Forza.   

Roberto Finotto

La mancata o tardiva messa a cassa dei premi. Una casistica di cui ha parlato l’avvocato Roberto Finotto, dello studio legale associato Forza, in occasione di un recente evento organizzato dal Cesia, il Centro studi intermediazione assicurativa (Cesia), istituzione promossa da Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari.

Finotto, in particolare, ha focalizzato l’attenzione sugli errori più frequenti degli intermediari, che possono determinare tre casi. Vediamoli.

Erronea messa a cassa del premio in data successiva a quella dell’effettivo incasso da parte dell’intermediario, senza l’accadimento di un sinistro nell’intervallo temporale (escludendo un comportamento doloso da parte dell’intermediario). In questo caso, ha affermato Finotto, «non c’è alcuna conseguenza verso l’assicurato. Nei confronti della compagnia mandante, il rischio contrattuale emerge solo se le mancanze sono reiterate e per importi rilevanti». In quest’ultimo caso l’intermediario corre un rischio «reputazionale, può cioè venir meno la fiducia della proponente, cioè la compagnia, verso l’operato dell’intermediario».

Erronea messa a cassa del premio in data successiva a quella dell’effettivo incasso da parte dell’intermediario, con un sinistro che avviene nell’intervallo temporale. In questo caso, ha spiegato Finotto, «opera l’articolo 118 del Codice delle Assicurazioni: la compagnia mandante è tenuta comunque al pagamento dell’indennizzo. L’assicurato, quindi, non rischia nulla». E l’intermediario quali responsabilità ha? «Sono esclusivamente limitate alla maturazione degli interessi per la ritardata disponibilità delle somme tardivamente messe a cassa: il rilievo economico è scarso». A questo proposito Finotto ha menzionato una sentenza della Cassazione (la 4.112 del 2017, sezione lavoro) favorevole all’intermediario, che quindi è stato assolto «dall’obbligo di dover risarcire la compagnia per un indennizzo pagato con un premio messo a cassa tardivamente. Si tratta, però», ha aggiunto l’avvocato, «di un caso ante entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, che contiene delle affermazioni, anche di principio, da cui guardarsi. Insomma una motivazione non così cristallina…Tuttavia stiamo parlando di un danno casomai di tipo valutario, la mancata disponibilità di una somma che non mi sembra che rappresenti un grosso problema per l’intermediario».

Erronea consegna del titolo all’assicurato in data antecedente all’effettivo incasso del premio da parte dell’intermediario, con sinistro che si verifica nell’intervallo temporale. In questo caso, «non opera l’articolo 118 del Codice delle Assicurazioni, se il ritardo nel pagamento del premio è imputabile all’assicurato, mentre trova applicazione l’articolo 1901 del Codice Civile che prevede la sospensione della garanzia fino all’effettivo pagamento del premio», ha affermato Finotto. «In presenza di una sospensione della copertura, la compagnia non è tenuta a indennizzare il sinistro e quindi non c’è conseguenza risarcitoria a carico dell’intermediario, se fornisce alla compagnia gli elementi che comprovano l’effettivo incasso del premio in data successiva ai termini del contratto».

Fabio Sgroi

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