sabato 06 Settembre 2025

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L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE AL CLIENTE CHE GRAVA SULL’INTERMEDIARIO? NON E’ ILLIMITATO…

Cgpa Europe riporta un caso giudiziario avvenuto in Belgio.

 

L’obbligo di informazione che grava sull’intermediario non è illimitato, in quanto riguarda in particolare gli elementi che il cliente dovrebbe conoscere e non le informazioni che quest’ultimo ha a sua disposizione grazie alla documentazione contrattuale.

Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi), nel suo ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi riporta un caso giudiziario accaduto in Belgio, dove però la sentenza dei giudici «non è interpretabile univocamente. Vediamo.

IL CASO –  Nel 2017 il cliente di un broker acquista un veicolo stipulando un’assicurazione destinata a garantirlo, in particolare, contro il rischio di furto. Un anno dopo, il veicolo viene rubato dal garage del cliente. La compagnia si rifiuta di indennizzare il danno, dato che l’indennizzo di un furto è subordinato alla produzione, da parte dell’assicurato, sia di documenti che attestino la conformità dei sistemi di allarme del veicolo, sia di un abbonamento attivo a un istituto di vigilanza al momento del furto. Il cliente non ha adempiuto a questi obblighi e pertanto non ha fornito tali documenti alla compagnia, che gli nega dunque l’indennizzo. Il cliente chiama allora in causa la responsabilità del broker sostenendo che, nonostante il pagamento del premio assicurativo, il broker non gli avrebbe mai inviato la documentazione contrattuale, motivo per cui non era a conoscenza dell’obbligo di installare un sistema antifurto sul veicolo.

LA SENTENZA –  Dopo una decisione di primo grado a lui favorevole, il cliente ha perso il ricorso dinanzi alla Corte d’appello di Liegi (Terza Camera, 16 dicembre 2020). I giudici, infatti, hanno ritenuto che non abbia fornito la prova che il broker non gli avesse inviato la documentazione contrattuale, affermando che le informazioni oggetto di controversia emergono chiaramente da una semplice lettura del contratto.

IL COMMENTO DI CGPA – Per Cgpa Europe questa sentenza è «interessante poiché evidenzia che l’obbligo di informazione che grava sull’intermediario non è illimitato, in quanto riguarda in particolare gli elementi che il cliente dovrebbe conoscere e non le informazioni che quest’ultimo ha a sua disposizione grazie alla documentazione contrattuale. Tuttavia, questa sentenza non è interpretabile univocamente, perché ribadisce anche l’importanza per gli intermediari di essere in grado di documentare adeguatamente informazioni e pareri trasmessi ai clienti». (fs)

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