Il Sindacato nazionale agenti elenca i punti «sfavorevoli» contenuti nei contratti di agenzia e invita gli iscritti a richiedere la consulenza (gratuita) prima di qualsiasi firma.
Nei giorni scorsi, il Sindacato nazionale agenti è intervenuto in merito alla presenza di contratti di agenzia rilasciati da compagnie, contenenti «numerose clausole vessatorie e sfavorevoli all’agente, impraticabili e inattuabili per una corretta esecuzione del mandato agenziale, spesso in contraddittorio con l’Ana 2003 e il Codice Civile».
Lo Sna fa riferimento a diverse tipologie di clausole e in particolare a: «Nessun riferimento all’Ana 2003 e alla Cassa di Previdenza Agenti; durata del contratto di agenzia a tempo determinato; diritto dell’impresa a insediare propri ispettori in agenzia per sorvegliare l’agenzia; durata ridotta del periodo di preavviso, nel caso di scioglimento del rapporto; indennità di fine mandato, calcolata solo sull’incremento del portafoglio; nessuna indennità per revoche per giusta causa, per fatto imputabile all’agente; non richiamo dell’articolo 1753 del Codice Civile norma fondamentale sulla applicabilità del c.c. agli agenti di assicurazione; il preventivo gradimento per la nomina di collaboratori interni ed esterni all’agenzia; divieto di richiedere somme diverse al cliente (per eventuale consulenza), oltre a quelle delle quietanze; facoltà dell’impresa di incassare direttamente i premi assicurativi; facoltà dell’impresa di modificare unilateralmente e ridurre le aliquote provvigionali; obbligo dell’agente di conformarsi al codice etico dell’impresa; ispezioni dell’impresa, senza alcun preavviso in agenzia; libertà degli ispettori di accedere al sistema informatico dell’agenzia e utilizzarlo per verifiche; revoca per giusta causa del mandato, in caso di violazioni degli obblighi ispettivi e operato di violazioni di norme regolamentari; liberalizzazione automatica del portafoglio derogando in pejus quanto previsto dall’Ana 2003; rinuncia da parte dell’agente degli istituti di Cassa di previdenza agenti e Fondo pensione agenti; obbligo di esibizione degli estratti conto bancari e postali; obbligo di riemettere alla compagnia l’esatto importo dei premi relativi alle quietanze insolute o non conservate».
Lo Sna, si legge in una nota a firma di Claudio Demozzi (foto sopra), presidente del sindacato, e di Andrea Lucarelli (a lato) componente dell’esecutivo nazionale, «è fortemente impegnato a ridurre questo negativo impatto sull’attività agenziale. La presenza di queste clausole incidono negativamente sull’operato in buona fede della esecuzione del mandato agenziale e compromettono la stessa attività professionale dei colleghi».
Si tratta, ha spiegato ancora lo Sna, di «clausole contenute nei mandati agenziali proposte dalle imprese», che sono spesso «sottoscritte dagli agenti senza un’attenta verifica e analisi dei contenuti degli stessi, spesso senza chiedere una consulenza alla propria associazione, rischiando di compromettere le tutele e i diritti conquistati dopo lunghe battaglie dalla categoria, ma soprattutto senza sapere che: Ana 2003, Ana 1951 e la Cassa di previdenza agenti sono validi erga omnes».
Al fine di «evitare il pericoloso diffondersi di queste sfavorevoli clausole», il sindacato ha raccomandato tutti gli agenti e i rispettivi gruppi agenti, «di vigilare con attenzione ai suddetti testi imposti dalle imprese, affinché non sottoscrivano questi mandati, incompatibili e contradditori a danno della categoria».
Lo Sna ha infine invitato gli iscritti, «prima della sottoscrizione», a richiedere «una consulenza e revisione del mandato proposto», che è «totalmente gratuita» per gli aderenti al sindacato.
Fabio Sgroi
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