Un broker è tenuto a informarsi di propria iniziativa oppure no? Cgpa Europe riporta una sentenza dell’Alta Corte regionale di Amburgo, in Germania.
Un broker assicurativo è tenuto a informarsi di propria iniziativa sull’evoluzione della situazione dell’assicurato con lo scopo di adeguare la copertura assicurativa? Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, nell’ultimo osservatorio europeo degli intermediari affronta, fra l’altro anche questo argomento. E lo fa riportando una sentenza dell’Alta Corte regionale di Amburgo, in Germania.
IL CASO – Un assicurato contrae un’assicurazione sulla casa attraverso un broker. Nel corso del contratto, la sua situazione finanziaria cambia, consentendogli di acquistare orologi e gioielli di valore. Poco dopo aver effettuato questi acquisti, l’abitazione viene svaligiata in sua assenza e gli oggetti di valore vengono rubati. L’assicurato si rivolge quindi alla sua compagnia di assicurazione per chiedere l’indennizzo, che gli viene però negato in ragione del fatto che la sua copertura non prevede alcuna garanzia contro il furto di questi oggetti che avrebbero dovuto essere dichiarati nell’ambito del contratto. A questo punto, l’assicurato cita in giudizio l’intermediario, sostenendo che avrebbe dovuto informarsi sull’evoluzione della sua situazione patrimoniale nel corso della durata del contratto e fornirgli una consulenza adeguata.
LA SENTENZA – I giudici dell’Alta Corte regionale di Amburgo, con sentenza del 27 settembre 2018, hanno ritenuto che il broker abbia sì un obbligo di consulenza nei confronti del suo cliente, in particolare riguardo a eventuali adeguamenti della copertura assicurativa in caso di cambiamenti nella situazione dell’assicurato, ma a patto che quest’ultimo glieli comunichi. L’intermediario è quindi tenuto a fornire una consulenza in merito solo se viene a conoscenza di questi cambiamenti di cui l’assicurato è tenuto a informarlo, cosa che nella fattispecie non è avvenuta.
«Se invece si fosse trattato di cambiamenti “esterni” della situazione dell’assicurato, relativi per esempio alla legislazione o alla regolamentazione in vigore, l’intermediario avrebbe dovuto fornirgli una consulenza per adattare il suo contratto a tali cambiamenti», ha commentato Cgpa Europe. (fs)
© RIPRODUZIONE RISERVATA











