Cgpa Europe si sofferma su diverse sentenze in Francia che escludono la fattispecie di sinistro di serie in caso di procedimento per inadempimento dell’obbligo di informazione e del dovere di consiglio e consulenza di agenti e broker.
Nell’ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi, Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi), si è soffermata sul principio noto come unicità del sinistro, secondo cui “un insieme di eventi dannosi aventi la medesima causa tecnica è assimilato a un unico fatto dannoso”. Per la compagnia francese si tratta di «una finzione giuridica che permette di considerare come fatto unico e singolo una pluralità di sinistri subiti da persone diverse». Cgpa Europe riporta una sentenza emessa in Francia, che chiarisce i contorni di questa nozione in termini di inadempimento, da parte dell’intermediario, dell’obbligo di informazione e del dovere di consiglio e consulenza.
IL CASO – Un cliente affida a un consulente finanziario il mandato per la ricerca di un pacchetto di investimenti fiscalmente detraibili con l’obiettivo di effettuare un investimento vantaggioso. Su suo consiglio, il cliente decide di investire nel fotovoltaico, ma viene eseguito un accertamento fiscale in seguito a questo investimento.
Il cliente decide quindi di chiamare in causa l’intermediario addebitandogli la colpa di non aver adempiuto al proprio obbligo di informazione e dovere di consiglio e consulenza, avendo minimizzato il rischio fiscale cui egli si sarebbe esposto con l’investimento. Anche altri clienti, nella stessa situazione, chiamano in causa l’intermediario.
La Corte d’appello condanna l’intermediario, ritenendolo negligente nella consulenza fornita all’investitore. L’assicuratore della Rc dell’intermediario fa quindi ricorso in Cassazione, chiedendo l’applicazione del principio di unicità relativo al dovere di consiglio e consulenza dell’intermediario, in modo che le varie richieste di risarcimento siano trattate come un unico sinistro.
LA SENTENZA – La Corte di cassazione (seconda sezione civile, 24 settembre 2020, n. 18-12.593 e 18-13.726) rigetta il ricorso dell’assicuratore, ritenendo che le disposizioni del Codice delle assicurazioni che trattano l’unicità del sinistro “non siano applicabili alla responsabilità incorsa da un professionista in caso di inadempimento del proprio obbligo di informazione e dovere di consiglio e consulenza che, per loro natura, devono intendersi riferiti a ciascun cliente ben individualizzati ed escludono l’esistenza di un’unica causa tecnica, che avrebbe consentito l’assimilazione a un unico fatto dannoso”.
IL COMMENTO DI CGPA – Cgpa Europe innanzitutto ha fatto notare come la decisione dei giudici sia stata confermata da una serie di altre dieci sentenze emesse dalla Corte di cassazione il 24 marzo 2021, tutte orientate alla tutela dell’assicurato. «Queste decisioni», secondo la compagnia, «hanno gravi conseguenze, in quanto escludono la fattispecie di sinistro di serie in caso di procedimento per inadempimento dell’obbligo di informazione e del dovere di consiglio e consulenza dell’intermediario. Pertanto, un intermediario assicurativo può essere condannato più volte per la consulenza fornita a più clienti, il che non può che confermare, per l’intermediario, il rigoroso rispetto dell’obbligo di informazione e del dovere di consiglio e consulenza, che devono altresì essere documentati nel modo più adeguato possibile. Questa sentenza ha alimentato un acceso dibattito a livello giurisprudenziale: molti specialisti affermano che, se il contratto è contraddistinto per la sua natura, non esiste alcun testo che specifichi che questo debba valere anche per l’obbligo di informazione, che deve essere oggettivo e quindi simile per tutti i clienti». (fs)
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