mercoledì 22 Ottobre 2025

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LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE: LA SOGLIA DEI 1.000 EURO VALE ANCHE NEL CASO DI PARENTELA FRA SOGGETTI

Tuttointermediari.it riporta alcune precisazioni dei consulenti di Agenti Groupama Italia.
 

Il decreto legge 201/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2011, ha ridotto la soglia per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi a 1.000 euro. A partire dal 6 dicembre 2011 sono perciò vietate le operazioni di trasferimento di denaro tramite mezzi non tracciabili per importi pari o superiori a 1.000 euro. Il limite riguarda tutte le operazioni di trasferimento di denaro fra soggetti diversi, anche nel caso di rapporti di parentela fra gli stessi. L’Agenzia delle Entrate sta contestando ai fini delle norme antiriciclaggio, l’applicazione, oltre ai normali rapporti commerciali o tra estranei, anche in ambito familiare (tra padre e figlio ecc.) le operazioni in contanti se superano o sono pari al limite dei 1.000 euro.

tuttointermediari.it pubblica di seguito alcune precisazioni fatte dai consulenti di Agit (Agenti Groupama Italia), intervenuti sull’argomento. «La norma», sottolineano i consulenti, «non prevede esclusioni di sorta e quindi il limite di passaggio di contanti pari o sopra i 1.000 euro sussiste anche nei rapporti tra familiari e quindi dello stesso nucleo familiare: in sostanza, non è possibile realizzare il passaggio di denaro contante oltre o pari alla soglia (1.000 euro) perché viene considerato come effettuato tra soggetti diversi. Pertanto bisogna fare attenzione alla pratica più diffusa che è quella di fare donazioni in contanti ai figli».

A questo proposito, sottolineano i consulenti, «l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito nel corso di Telefisco 2012 che la violazione del divieto di utilizzo di contante si configura, ad esempio, se un genitore trasferisce denaro in contante al figlio minorenne e privo di autonoma posizione fiscale, per sostenere le spese di un viaggio di studio. Secondo il Comitato antiriciclaggio solo il trasferimento di denaro contante (oltre la soglia) effettuato tra due coniugi in regime di comunione legale dei beni non vìola le disposizioni in materia di antiriciclaggio, in quanto non realizza l’ipotesi del trasferimento tra soggetti diversi».

Inoltre, i consulenti di Agit ricordano che «anche le elargizioni in contanti frazionate, cioè sotto la soglia dei 1.000 euro ma riconducibili ad un unica operazione, sono vietate. Le sanzioni sono previste nella misura dall’1% al 40% dell’importo trasferito illecitamente (dal 5% al 40% se tale importo supera i 50.000 euro), con un minimo di 3.000 euro, e gravano a carico di entrambe le parti che hanno commesso l’infrazione».

Fabio Sgroi

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