Il tema è stato trattato da Sara Landini, ordinario di diritto dell’economia e docente di diritto delle assicurazioni all’Università degli Studi di Firenze.

L’esperienza dell’arbitro bancario finanziario e la comparazione con l’arbitro assicurativo. Il tema è stato trattato recentemente da Sara Landini, ordinario di diritto dell’economia e docente di diritto delle assicurazioni all’Università degli Studi di Firenze, in occasione di uno degli ultimi Laboratori degli intermediari promossi dal Cesia (Centro studi intermediazione assicurativa) e da Cgpa Europe.
«I dati relativi al 2024, 15esimo anno di attività dell’arbitro bancario finanziario (operativo dal 2010), indicano che sono stati presentati 14.000 ricorsi», ha fatto subito notare Landini. «Nel 63% dei casi, le decisioni sono state sostanzialmente favorevoli al ricorrente, se si considerano anche gli accoglimenti parziali e gli accordi intervenuti tra le parti prima della decisione».
Se ne può dedurre che «l’alta specializzazione dei componenti dell’arbitro bancario finanziario comporta che non sempre le aspirazioni del consumatore trovano accoglimento e che i rifiuti delle banche sono in gran parte rispondenti alla normativa di settore. Le decisioni sono prese secondo diritto e non secondo equità. I contenuti delle decisioni dimostrano un elevato livello di specializzazione dei componenti e anche un’ottima assistenza delle segreterie tecniche».
Il fatto che negli anni i ricorsi aumentino o diminuiscano, ha continuato Landini, «deriva dalla casistica giurisprudenziale e arbitrale che, nel tempo, riconosce o nega nuovi diritti dei clienti. Anche le novità normative giocano un ruolo importante, basti pensare all’impatto sui ricorsi della normativa sui pagamenti elettronici. È importante notare che, nel 2024, 1.604 dei 6.739 ricorsi accolti non sono stati seguiti anche da importanti istituti bancari: l’intermediario finanziario, cioè, non ha rispettato la decisione dell’arbitro. Poiché la decisione dell’arbitro non ha la forza di una sentenza di un giudice, l’inadempimento dell’intermediario comporta solo la pubblicazione del mancato rispetto sul sito dell’Abf per cinque anni e l’evidenza sul sito dell’intermediario per sei mesi. Questa tendenza ci dice che la pubblicazione non è sempre considerata rilevante al fine di tutelare la reputazione. È vero, però, che gli amministratori delle banche considerano i ricorsi e le decisioni di Abf e si riscontra in generale una buona risposta in punto di prassi. Così è stato, per esempio, con riferimento alle frodi nei pagamenti rispetto alle quali le banche hanno attuato strategie per proteggere i propri clienti e anche se stesse». (fs)
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