Il docente di diritto delle assicurazioni presso l’Università Cattolica di Milano analizza un quadro giuridico che, con riferimento ai settori finanziario e assicurativo, presenta «diverse affinità, ma anche differenze».
«In ambito comunitario, il quadro giuridico di derivazione risulta sempre più meno modellato rispetto alla specificità assicurativa e sempre più tendente verso modelli elaborati con riferimento a settori contigui (per esempio quello finanziario, ndr) con i quali ci sono diverse affinità, ma anche differenze. E di questo dobbiamo essere consapevoli». Pierpaolo Marano, docente di diritto delle assicurazioni presso l’Università Cattolica di Milano ha fatto il punto, recentemente, sull’influenza che la disciplina dell’intermediazione finanziaria ha avuto sulla nuova normativa assicurativa.
«In pratica abbiamo assistito a un fenomeno che definirei di “mifidizzazione del diritto delle assicurazioni”, cioè l’applicazione di regole elaborate, con riferimento ai prodotti finanziari, che sono di fatto traslate quasi con un copia e incolla nel settore assicurativo. Ma io mi chiedo: rispondono alle stesse esigenze?», si è domandato Marano.
Il docente, facendo qualche esempio, si è soffermato sull’aspetto consulenziale. «Nella Insurance mediation directive (Imd) c’era già la consulenza imparziale, che è stata trasferita nella Insurance distribution directive (Idd) senza colpo ferire. Quello che mancava, invece, era la definizione di consulenza base, di raccomandazione personalizzata, che la Markets in financial instruments directive (Mifid) ha introdotto e che è stata traslata automaticamente nel settore assicurativo. Ma nella Mifid è stata coniata con riferimento ai prodotti finanziari, mentre noi l’abbiamo presa e la stiamo applicando sia ai prodotti assicurativi finanziari, sia ai prodotti danni. Nella Mifid si dice che la finalità ultima di questa consulenza è che bisogna comportarsi per realizzare il best interest del cliente. E così ha fatto anche il settore assicurativo. Ma, per esempio, il best interest e la consulenza in materia finanziaria sono equivalenti rispetto a una best interest in materia di assicurazioni danni? A me sembra di no…».
In sostanza, per Marano questo trasferimento automatico di princìpi e concetti dal finanziario all’assicurativo è «certamente ingiustificato se si considera la diversità sostanziale delle due attività d’intermediazione», ha rilevato. «All’origine di questa influenza c’è probabilmente la scarsa propensione del mondo assicurativo a investire nella cultura del proprio settore che si è di fatto tradotta nell’incapacità di far valere le proprie specificità al momento di definire il quadro normativo».
Fabio Sgroi
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