lunedì 18 Maggio 2026

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LA PROPENSIONE AL RISCHIO DELL’INVESTITORE NON GIUSTIFICA UNA INFORMATIVA INCOMPLETA DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO

Sara Sequenzia, avvocata presso Floreani Studio Legale Associato, commenta una recente sentenza della Corte di Cassazione sul tema.

Sara Sequenzia

Obblighi informativi degli intermediari finanziari e clienti che si qualificano come investitori con elevata propensione al rischio. Il tema è quanto mai attuale e riguarda, tanto per cambiare le responsabilità degli intermediari stessi.

Sara Sequenzia, avvocata presso Floreani Studio Legale Associato, ha commentato la recente sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza numero 27965), che si è espressa proprio in ordine a questo tema.

In sostanza, l’informativa che l’intermediario rende al cliente / investitore sui rischi dell’operazione deve sempre essere “chiara, completa e specifica, indipendentemente dalla propensione al rischio”. In caso contrario, l’omessa informazione determina “una condizione di disorientamento, che impedisce una valutazione lucida e ponderata, che è ciò che distingue il rischio consapevole dalla scelta irrazionale”.

«In continuità con l’orientamento precedentemente espresso, la Corte ha confermato che anche l’investitore con elevata propensione al rischio deve ricevere dall’intermediario una informazione completa, chiara e specifica sui rischi dell’operazione», ha commentato Sequenzia. «La propensione al rischio non equivale ad accettazione acritica di qualsiasi investimento. Senza un’adeguata informativa, l’investitore non è posto nelle condizioni di compiere una scelta razionale e consapevole».

Alla luce di ciò, «l’inottemperanza agli obblighi informativi fa presumere il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio, e non è sufficientemente, per l’intermediario, dimostrare una generica attitudine al rischio del cliente, neppure se desunta da precedenti scelte, per superare tale presunzione».

La Corte chiarisce che la propensione al rischio «è da intendersi come accettazione consapevole di un elevato grado di incertezza, non come “azzardo acritico”. Anzi, l’omessa informazione determina una condizione di disorientamento che impedisce quella valutazione lucida e ponderata che distingue il rischio consapevole dall’irrazionalità», ha concluso Sequenzia. (fs) 

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