Il provvedimento va a disciplinare i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, le modalità di svolgimento dei procedimenti giudiziari relativi alla responsabilità sanitaria, l’obbligo di assicurazione e l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità̀ sanitaria.
«Una data storica per la sanità italiana». Così Federico Gelli (nella foto a lato), responsabile sanità del Pd e relatore del disegno di legge sulla responsabilità professionale, ha commentato l’approvazione definitiva della legge sulla sicurezza delle cure e responsabilità professionale, avvenuta martedì scorso alla Camera in via definitiva con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti.
Una legge che avrà ripercussioni anche dal punto di vista assicurativo. Il provvedimento, in pratica, va a disciplinare i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, le modalità di svolgimento dei procedimenti giudiziari relativi alla responsabilità sanitaria, l’obbligo di assicurazione e l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità̀ sanitaria. Disciplina anche il procedimento che porta all’emanazione delle linee guida, che costituiscono il presupposto per l’accertamento della responsabilità penale.
Si tratta di un provvedimento che era atteso da oltre un decennio da parte degli operatori della sanità, alla ricerca di una maggiore serentità nello svolgimento del loro lavoro.
«Sono loro quelli che al momento subiscono gli effetti di un enorme contenzioso, talvolta con effetti devastanti sotto l’aspetto del ricorso alla cosiddetta medicina difensiva, che incide in modo assai negativo sulla spesa pubblica e sull’incremento dei costi delle polizze assicurative, diventato ormai inaccessibile soprattutto per i giovani medici», ha affermato Federico Gelli.
L’obiettivo è dunque quello di migliorare il livello di tutela dei pazienti attraverso una migliore valutazione e gestione del cosiddetto clinical risk management e un’azione di contrasto alla medicina difensiva. In questo senso si potenzia l’attività di audit e monitoraggio, con alcune misure ulteriori rispetto a quelle già introdotte nella legge di stabilità 2016.
Sono due le direttrici entro le quali si è mosso il legislatore: «da un lato il potenziamento delle garanzie e delle tutele per gli esercenti la professione sanitaria (medici, infermieri, ecc.), prevedendo che questi rispondano, sul piano civile, ex articolo 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) e introducendo, sotto il profilo penale, la non punibilità dell’esercente che abbia agito per imperizia e nel rispetto delle linee guida o, in mancanza di queste, delle buone pratiche clinico-assistenziali, senza tuttavia alcuna attenuazione della punibilità in caso di condotta negligente o imprudente dell’esercente stesso; dall’altro, il rafforzamento degli strumenti che permettono ai pazienti di essere risarciti in tempi più rapidi e soprattutto certi, a fronte di danni sanitari eventualmente subiti nel corso di ricoveri o di cure. Questo scopo è stato perseguito prevedendo la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, rendendo obbligatoria l’assicurazione sanitaria per tutte le strutture e per i liberi professionisti, introducendo la possibilità di azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione della struttura, nonché rafforzando gli strumenti per la definizione stragiudiziale delle controversie».
Rimandando al testo completo della legge, vediamo quali sono gli aspetti legati all’assicurazione.
RESPONSABILITÀ PENALE DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA – Secondo quanto specificato dai relatori della legge, viene modificata la disciplina della responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria prevedendo che, «nei casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene previste dal codice penale in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Solo se l’evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
Rispetto alla vigente disciplina della legge Balduzzi, le novità introdotte per la responsabilità penale del medico riguardano, in particolare: «la mancata distinzione tra gradi della colpa, con la soppressione del riferimento alla colpa lieve per cui, stante l’esclusione della punibilità nel solo caso di imperizia (sempre ove siano rispettate le citate linee guida o le buone pratiche), l’operatore sanitario è punibile negli altri casi, indipendentemente dalla gravità della condotta, quindi anche per negligenza o imprudenza lieve».
RC DELLA STRUTTURA E DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA – La legge introduce un regime di doppia Rc prevedendo: «la responsabilità contrattuale della struttura, con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di 10 anni, per le condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie che operano presso la struttura, anche se non dipendenti (prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica, ovvero in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina); la responsabilità extra-contrattuale dell’esercente la professione sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata (qualora direttamente chiamato in causa) con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni». Si prevede che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tenga conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria.
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE – È stato confermato l’obbligo di assicurazione (o di adozione di un’analoga misura) per la Rc verso terzi e verso prestatori d’opera, a carico delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche e private. Si specifica inoltre che l’obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. La copertura deve comprendere anche i danni causati dal personale a qualsiasi titolo operante presso la struttura, inclusi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. C’è anche l’obbligo, per le strutture sanitarie, di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della Rc verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista). Viene mantenuto l’obbligo, a carico dei professionisti sanitari che svolgano l’attività al di fuori delle strutture sanitarie, di assicurazione per i rischi derivanti dallesercizio della stessa attività.
ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA – La garanzia assicurativa deve prevedere «un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatesi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta».
AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO – Un’altra novità introdotta a tutela del soggetto danneggiato è «la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione, con diritto di rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato. L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente».
FONDO DI GARANZIA PER I DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ SANITARIA – La nuova legge prevede l’istituzione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la Rc per i danni causati da responsabilità sanitaria. Della gestione delle risorse del Fondo di garanzia si occuperà la Consap.
Il Fondo di garanzia risarcisce i danni da responsabilità sanitaria nei seguenti casi: «qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati; qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente; qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa».
Fabio Sgroi
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