martedì 21 Ottobre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

LA NORMATIVA SUGLI INCENTIVI NELL’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA: L’ANALISI DI ALBINA CANDIAN

Per il professore ordinario di diritto comparato presso l’Università Statale di Milano, intervenuta nel corso di un webinar organizzato dalla Fondazione Severo Galbusera e dall’Associazione internazionale di diritto delle assicurazioni (sezione Veneto Trentino Alto Adige), l’applicazione della norma appare complessa. Le Faq dell’Ivass.
  
Albina Candian

Oggi esiste una disciplina tecnica in materia di incentivi e questo rappresenta un primo passo importante; quello su cui si dovrà lavorare è la sua applicazione, che resta assai complessa. Il faro, su questo tema, è stato acceso dalla Fondazione Severo Galbusera e dall’Associazione internazionale di diritto delle assicurazioni (sezione Veneto Trentino Alto Adige) che hanno organizzato, qualche settimana fa, uno specifico webinar dal titolo Gli incentivi nell’intermediazione assicurativa.

Fra i relatori è intervenuta Albina Candian, professore ordinario di diritto comparato presso l’Università Statale di Milano, che ha concentrato il proprio contributo sull’inquadramento degli incentivi a livello normativo. «Quello degli incentivi», ha esordito, «non è certamente un tema di nicchia perché suscita riflessioni che sono sicuramente connesse a profili di diritto privato e di diritto pubblico; penso per esempio al diritto della distribuzione assicurativa nella sua grande complessità, ma anche agli obblighi e alle regole di comportamento a cui sono tenuti i distributori in senso generale».

Innanzitutto è opportuno spiegare cosa si intende per incentivi nel mercato assicurativo e finanziario. «Si intendono i compensi, le commissioni e le prestazioni anche non monetarie ricevute o corrisposte dagli intermediari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio e in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio», ha spiegato Candian. «Gli incentivi possono consistere sia in prestazioni di carattere monetario (pagamento di provvigioni, commissioni, compensi in misura fissa), sia in prestazioni non monetarie quali servizi o beni forniti all’intermediario da terzi o dall’intermediario forniti a terzi».

E veniamo alla disciplina. Il tema degli incentivi e la relativa disciplina tecnica, ha spiegato Candian, «devono essere letti come espressione del principio generale in materia di politiche di remunerazione e incentivazione contenuto nel considerando 46 della Idd e tradotto nell’articolo 119-bis comma 4 e 5 del Cap novellato».

Il principio da cui parte l’Europa è questo: il fatto che la retribuzione sia basata sugli obiettivi di vendita non dovrebbe costituire un incentivo a raccomandare un determinato prodotto al cliente. E visto che si parla tanto, in questo periodo, di nuove normative c’è da dire che il tema degli incentivi è stato “rivitalizzato” dal provvedimento Ivass 97/2020 che è intervenuto a modificare e integrare i regolamenti 40 e 41/2018 Ivass. «Addirittura è stata data una tale importanza al tema degli incentivi che abbiamo una intera sezione, la terza, del regolamento 40, in materia di regole di comportamento per la distribuzione degli Ibips (IBIPs: è l’acronimo di Insurance-Based Investment Products, cioè prodotti di investimento assicurativo, ndr) dedicata, appunto, integralmente alle disposizioni in materia di incentivi», ha fatto notare Candian.

Il motivo è noto: l’attenzione per gli incentivi nella intermediazione assicurativa «nasce da un avvicinamento, da una convergenza continua che effettivamente crea non pochi problemi, tra disciplina sulla intermediazione assicurativa e la disciplina Mifid, ma anche dall’importanza di contenere fenomeni di conflitto di interesse che possano incidere sull’attuazione della cosiddetta best interest of the customer rule», ha spiegato Candian.

La direttiva MiFid2, a cui si ispira anche il mondo assicurativo, tra l’altro, aveva già introdotto importanti cambiamenti nella disciplina degli incentivi nei servizi di investimento, in particolare per quanto riguarda «il divieto per i consulenti indipendenti di percepire incentivi in materia di gestioni patrimoniali su base individuale. Sono consentiti per la consulenza non indipendente, con la condizione che migliorino la qualità del servizio fornito al cliente».

Candian ha poi affrontato il tema relativo alla Idd e ai limiti agli incentivi. «Il considerando 57 e l’articolo 29 in particolare richiedono l’adozione di misure per evitare che qualsiasi onorario, commissione o beneficio anche non monetario connesso alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi percepito o pagato da un qualsiasi soggetto, diverso dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente, si ripercuota negativamente sulla qualità del pertinente servizio al cliente».

Nella intermediazione assicurativa, ha ricordato Candian, gli incentivi sono regolamentati diversamente da Mifid2 con una diversificazione a seconda di distribuzione di prodotti danni o vita non Ibip e prodotti Ibips («ricordo che ai sensi delle nuove disposizioni costituiscono non Ibips i prodotti assicurativi non vita, e i vita qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute solo in caso di morte o incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità, oltre naturalmente ai prodotti cosiddetti pensionistici»).

Candian si è concentrata poi sulla disciplina degli incentivi nel mondo Ibips, in base a Idd e regolamento delegato sulla distribuzione di Ibip. «Non è fatto divieto ai distributori di ricevere incentivi, ma sono previste tre condizioni obbligatorie rispetto agli incentivi che: non devono avere un impatto negativo sulla qualità del servizio fornito al cliente; non devono compromettere l’obbligo del distributore di agire onestamente, in modo equo e professionale nel perseguire i migliori interessi dei propri clienti;  poiché vi è un rischio di potenziale conflitto di interessi, questi incentivi devono essere noti al cliente, per origine e natura (un’attenuazione di tale obbligo sta nell’implementazione di misure organizzative efficaci, che permettano di impedire o gestire i conflitti di interesse)».

Si tratta di principi che derivano dal diritto comunitario e che sono stati trasposti nel codice delle assicurazioni, in particolare si fa riferimento nell’articolo 119 bis quarto comma («I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1») e quinto comma («Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente»).

In tema di incentivi, l’Ivass ha stabilito con modifica al Regolamento 40 (articolo 68 sexies) «che sono ammessi incentivi o schemi di incentivazione solo nei casi in cui abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa e non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente», ha ricordato Candian.

Il regolatore ha affiancato a queste previsioni anche obblighi di informativa, precisando che «l’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi o schemi di incentivazione……o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo devono essere chiaramente comunicati al contraente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo».

«Tutto questo si traduce per esempio nelle informazioni da inserire nel nuovo allegato 4-bis sezione terza di cui al Regolamento 40 modificato dal 97, destinato a fornire informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo», ha sottolineato Candian. Viene poi precisato che questi obblighi non si applicano agli incentivi o schemi di incentivazione che «consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti» (articolo 68 sexies).

L’articolo 68 septies commi 3 ss. si occupa dei  benefici non monetari in coerenza con quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento Ue 2017/2359: «un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile, qualora la prestazione dell’attività di distribuzione al contraente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario», ha ricordato Candian. Inoltre «vi sono regole più stringenti per gli incentivi nel caso della consulenza indipendente (articolo 68 octies) che dice che nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente troviamo regole specifiche. La norma», ha continuato Candian, «prevede che non siano accettate e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, a eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti». La disciplina prevede, quindi, «meccanismi restitutori di tali somme verso i clienti».

Tracciato il quadro, Candian ha concluso così il suo intervento: «Per ciò che concerne la materia degli incentivi nel mondo Ibips,  sia nel caso di collocamento a opera di intermediari tradizionali, sia per l’intervento della Consob che ha coordinato le regole,sentita Ivass, noi oggi abbiamo una disciplina tecnica in materia di incentivi. È complessa nella sua applicazione, ma ce l’abbiamo».

LE FAQ DELL’IVASS – Per completare il quadro normativo sugli incentivi è opportuno ricordare come l’Ivass sia intervenuta per chiarire alcuni aspetti proprio qualche giorno prima l’entrata in vigore del Provvedimento 97/2020 (31 marzo scorso).

Intanto affermando che gli incentivi percepiti dall’intermediario al raggiungimento di un obiettivo di collocamento stabilito dall’impresa e indeterminabili devono essere comunicati al cliente.  In particolare, «gli intermediari sono tenuti a fornire l’informativa su tutti gli incentivi percepiti (fatta eccezione per le fattispecie residuali di cui all’articolo 68-sexies comma 3, Regolamento Ivass n. 40/2018). Qualora, prima della distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, l’incentivo non sia determinabile (nell’ an e/o nel quantum), l’intermediario è tenuto comunque a fornire una sintetica informativa al contraente che indichi l’esistenza dell’incentivo e il relativo metodo di calcolo (ad esempio obiettivi e parametri che danno luogo al riconoscimento dell’incentivo). Successivamente, quando l’incentivo è stato effettivamente percepito, il distributore fornisce al contraente, alla prima occasione utile, l’informativa sull’importo dello stesso (laddove l’incentivo non sia immediatamente riconducibile a una singola polizza, l’intermediario potrà fornire un importo determinato sulla base di criteri ragionevoli e oggettivi)».

Un altro chiarimento è arrivato su quali intermediari si applica la disciplina in materia di incentivi di cui agli artt. 68-sexies e ss. del Regolamento Ivass n. 40/2018. «La disciplina sugli incentivi corrisposti in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi di cui agli articoli 121-sexies del Cap e 68-sexies e ss. del Regolamento Ivass n. 40/2018 si applica a tutti gli intermediari indicati all’articolo 68-bis, commi 1, del medesimo Regolamento. Analoghe previsioni sono contenute nel Regolamento intermediari della Consob (artt. 135-sexies e segg.) con riferimento ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa (“gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione D) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell’Unione Europea iscritti nell’elenco annesso di cui all’articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005”)».

Infine, l’Ivass ha specificato che le provvigioni concordate tra imprese e intermediari nell’ambito degli incarichi di distribuzione non rientrano nella casistica prevista dall’articolo 68-sexies, comma 3, del Regolamento Ivass n. 40/2018. «La disciplina degli incentivi di cui agli articoli 68-sexies e ss. si applica a tutte le forme di remunerazione degli intermediari assicurativi. La fattispecie di cui all’art. 68-sexies, comma 3, fa riferimento a una casistica eccezionale e meramente residuale, comprendente solo le attività strettamente strumentali alla distribuzione e che non possono generare alcun tipo di conflitto di interesse».

Fabio Sgroi

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