Introdotto l’obbligo di consiglio e consulenza per l’intero ciclo di vita della polizza.
L’obbligo per gli intermediari assicurativi di fornire una consulenza continuativa ai clienti titolari di contratti di assicurazione sulla vita orientati alla capitalizzazione e al risparmio. Questa norma, introdotta in Francia lo scorso anno, «sta determinando un cambiamento nel settore assicurativo locale verso un approccio più proattivo e attento al rischio. L’obbligo di revisione periodica favorirà una maggiore soddisfazione dei clienti, una riduzione della responsabilità professionale e il miglioramento delle procedure di gestione delle polizze».
Così Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, commenta la nuova norma sulle pagine dell’ultimo Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi.
La recente legislazione, ha sottolineato la compagnia, ha fornito linee guida «concrete» per l’adempimento di questo dovere, «formalizzando per la prima volta il processo di revisione periodica e specificando sia la frequenza di queste valutazioni, sia le tipologie di eventi impattanti sul contratto che richiedono una rivalutazione della consulenza iniziale».
In particolare, ogni due anni l’intermediario dovrà verificare l’adeguatezza (consulenza sul contratto o sull’opzione di investimento più adatta) e ogni quattro la coerenza (dovrà assicurare che il contratto sia in linea con le esigenze e i bisogni del contraente).
L’osservatorio ha rimarcato come sia «importante» notare «un’eccezione prevista dal nuovo quadro normativo. L’intermediario o l’impresa di assicurazione non sono tenuti ad aggiornare le informazioni del contraente se quest’ultimo rifiuta o non dà seguito alla richiesta di aggiornamento inviatagli dopo un primo sollecito. Se il contraente rifiuta o non dà seguito alla richiesta di aggiornamento, il periodo di 4 anni o 2 anni viene calcolato nuovamente a partire dalla data di tale rifiuto o sollecito».
Un altro decreto ha fissato, inoltre, «a 4 anni la periodicità con cui l’intermediario, l’impresa di assicurazione o il fondo di investimento verifica l’adeguatezza del profilo di collocamento nell’ambito del mandato di gestione dei contratti di assicurazione vita e investimento, introducendo una nuova sezione al Codice delle assicurazioni francese». (fs)
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