lunedì 27 Ottobre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

LA COMPAGNIA MANDANTE DELL’AGENTE RISPONDE DEL FATTO DEL SUBAGENTE?

Alcune recenti decisioni della Corte di Cassazione, spiega Cgpa Europe nell’ambito degli approfondimenti svolti dal Cesia, sembrano aver mutato l’orientamento che escludeva in toto il coinvolgimento dell’impresa di assicurazione.   

La compagnia può essere chiamata a rispondere dell’operato dei subagenti, sulla base del rapporto contrattuale autonomo tra agente e subagente? Il Cesia, il Centro studi intermediazione assicurativa, nato da una iniziativa di Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, ha approfondito recentemente questo aspetto.

Negli anni passati, la giurisprudenza sembrava escludere il coinvolgimento dell’impresa di assicurazione. La Cassazione, con la sentenza numero 23973/2019, ha cambiato il suo orientamento e, «dopo un’ampia analisi del contratto di subagen­zia», ha affermato in particolare che «può essere ravvisata una responsabilità civile dell’impresa assicuratrice nei confronti del cliente danneggiato dall’atto illecito del subagente».

In quali circostanze può avvenire ciò? Cgpa Europe le ha ricordate: «L’impresa ha conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo; l’impresa ha un controllo diretto del subagente o, comun­que, si avvale di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di subagenti abilitati a vendere i prodotti assicurativi dell’impresa; quando ricorre la prova di un’apparenza di rapporto diretto del subagente con l’impresa per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa, potendo di conseguenza il cliente fare affidamento incolpevole sull’apparente capacità, in capo al suba­gente, di rappresentare direttamente l’impresa».

La Cassazione ha affermato che esiste una responsabilità dell’impresa assicuratrice per fatto del subagente “quando l’atti­vità di quest’ultimo sia stata agevolata o resa possibile dal suo inseri­mento nell’attività di impresa e sia stata realizzata nell’ambito e coe­rentemente alle finalità in vista delle quali l’incarico è stato conferito, in maniera idonea a far apparire al terzo in buona fede che l’attività posta in essere per la consumazione dell’illecito rientrasse nell’incarico affidato dalla società mandante”.

In sostanza i supremi giudici, ha sottolineato Cgpa Europe, individuano «alcuni elementi necessari a far ritenere il subagente inserito nell’organizzazione dell’impresa, come ad esempio l’utilizzo di elementi identificativi dell’impresa da parte del subagente: uso di locali, di insegne, carta intestata, rilascio di quietanze riferibili all’impresa, l’inserimento della de­nominazione nell’elenco telefonico, ecc..».

In definitiva, ha concluso la sua analisi Cgpa Europe, «quello che occorre verificare per stabilire se sussista o meno una responsabilità dell’impresa per fatto del subagente è l’effettivo inserimento del subagente nell’organizzazione com­merciale dell’impresa, l’effettiva abilitazione pubblica del subagente con espresso rife­rimento all’impresa, mediante l’utilizzo di identificativi dell’im­presa stessa e l’effettiva conoscenza che l’impresa ha avuto dell’attività svolta dal subagente secondo queste modalità». (fs)

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