venerdì 24 Ottobre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

LA COMMERCIALIZZAZIONE DI POLIZZE INDEX E UNIT – LINKED: DAVID MORGANTI FA IL PUNTO

L’avvocato è intervenuto nel corso di un recente evento organizzato dal Centro studi intermediazione assicurativa (Cesia).

 

David Morganti

Nell’ambito della distribuzione di prodotti finanziario – assicurativi si sta assistendo a un progressivo aumento della tutela fornita nei confronti del cliente, inteso come consumatore. Il tema è stato approfondito dall’avvocato David Morganti, dello studio legale Morganti & Associati, nel corso di un recente evento organizzato dal Cesia, il Centro studi intermediazione assicurativa (Cesia), istituzione promossa da Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari.

Lo spunto è stato il costante avvicinamento, negli anni, fra il settore assicurativo e la disciplina applicata ai contratti bancari e finanziari, attraverso la direttiva Idd che ha trasferito, appunto, al mercato assicurativo i principi che regolano il settore bancario. E ha trasferito anche degli obblighi. «Tra questi», ha esordito Morganti, «rientrano quelli di informazione da parte delle imprese e degli intermediari di prodotti assicurativi nei confronti dei clienti e anche la necessità di una profilazione del rischio in relazione alle specifiche esigenze del cliente stesso. La questione viene particolarmente in rilievo nell’ambito della distribuzione delle polizze unit-linked e index-linked proprio in ragione della loro particolare natura “mediana” tra i prodotti assicurativi e quelli finanziari».

L’avvocato ha ricordato come la giurisprudenza, «in un ambito molto particolare che è quello della pignorabilità delle polizze di assicurazione sulla vita», abbia individuato le caratteristiche del contratto di assicurazione vita con funzione previdenziale. Fra queste, «lo scopo previdenziale e non indennitario, l’alea – cioè il rischio che l’assicuratore corre qualora l’assicurato sopravviva al termine della durata contrattuale, il rischio cosiddetto “demografico” – cioè il premio viene determinato in base all’età anagrafica dell’assicurato, il pagamento obbligatorio e periodico dei premi e la durata prolungata». Il regime della impignorabilità, ha osservato ancora Morganti, «vale soltanto per i contratti di assicurazione sulla vita e non può essere opposto nel caso di investimenti finanziari in senso proprio».

INTERMEDIAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI – Per quanto riguarda la normativa applicabile in caso di intermediazione e distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, «che è molto importante per stabilire soprattutto quale normativa si applica e quale è anche l’Authority che poi vigila sulla distribuzione di questi prodotti, la giurisprudenza ha affermato il principio del cosiddetto “doppio binario”». In base a questo principio, il Testo Unico della Finanza (Tuf) e il regolamento intermediari Consob «si applicano all’intermediazione  finanziaria e quindi anche nel caso di collegamento di polizze vita unit – linked solo se il prodotto è distribuito dai soggetti abilitati, appunto, ai sensi del Tuf e non dai tradizionali intermediari di assicurazione come i mediatori, cioè i broker e gli agenti assicurativi». In quest’ultimo caso si applicano il codice delle assicurazioni private e la normativa secondaria adottata dall’Ivass.

Con riferimento, per esempio, alle polizze unit – linked, queste «possono essere collocate sul mercato anche non solo attraverso le reti tradizionali del settore assicurativo (broker e agenti), ma anche mediante il canale bancario e finanziario che è composto dai cosiddetti soggetti abilitati secondo la definizione del Tuf. Esistono, quindi, diversi canali di distribuzione che sostanzialmente operano parallelamente l’uno all’altro, ma con delle differenze significative», ha fatto notare Morganti.

Per quanto riguarda i broker e gli agenti, l’articolo 120 del codice delle assicurazioni private «prevede l’obbligo, anche in base alle informazioni fornite dal contraente, di proporre o consigliare un prodotto adeguato alle esigenze del cliente praticamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni offerte dalle imprese di assicurazione. Per la commercializzazione delle polizze unit – linked viene ulteriormente specificata, si pensi al Regolamento Ivass n. 40 del 2018, la necessità di proporre contratti coerenti con le richieste e le esigenze del contraente, e di acquisire informazioni sulle caratteristiche personali e sulle stesse esigenze del contraente e dell’assicurato. Allo stesso modo devono essere fornite delle informazioni chiare e comprensibili sul prodotto, sulle sue caratteristiche, sulla durata, sui costi, sui limiti di coperture e quant’altro».

In tema di regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, con riguardo agli obblighi informativi, Morganti ha ricordato come il legislatore abbia obbligato la compagnia e l’intermediario «a trasmettere al cliente notizie sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sulle caratteristiche specifiche del prodotto di investimento e anche una descrizione accurata della natura dei sottostanti e dei costi e degli oneri, i risultati della gestione dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato sia positive, sia negative».

E nel caso di comparazione tra diversi prodotti di investimento assicurativi il raffronto «deve essere fornito in modo corretto ed equilibrato, specificando anche la fonte delle informazioni fornite. Laddove si indicano i risultati passati di un prodotto di investimento assicurativo questo deve essere fatto con riferimento per un periodo temporale di almeno 5 anni, con l’avviso che questi risultati ovviamente non costituiscono un precedente».

Morganti ha sottolineato come questi obblighi informativi non possano «comunque prescindere da una scrupolosa raccolta di informazioni dal cliente» e come debbano «essere costanti lungo tutta la durata del rapporto».  Per il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa «vi è anche l’obbligo di fornire ai clienti, su supporto durevole e con cadenza almeno annuale, rendiconti sull’attività svolta tenendo conto della tipologia e della complessità del prodotto di investimento assicurativo sottoscritto».

I PROFILI DI RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E DELL’IMPRESA Morganti ha toccato anche questo argomento. «Le sentenze della Corte di Giustizia conducono alla necessità di circoscrivere la responsabilità degli intermediari proprio perché non partecipano  nella fase di emissione del prodotto». E le compagnie? «La responsabilità dell’impresa è di contro esclusa nella fase di intermediazione del prodotto, specie se quest’ultima viene svolta da intermediari indipendenti o da broker assicurativi che non operano per conto nell’interesse della stessa impresa, ma nell’interesse dell’assicurato investitore».

Questo comporta che i due piani, cioè l’emissione e l’intermediazione del prodotto, «devono essere conseguentemente tenuti distinti dal momento che gli obblighi normativi regolamentari non solo sono diversi, ma sono persino previsti da provvedimenti normativi separati», ha precisato l’avvocato. Del resto la loro attività è diversa così come differente è il loro ruolo nei confronti della clientela. «L’emittente, infatti, si rivolge a un pubblico indefinito strutturando un prodotto che per sua natura è destinato a un’ampia platea di soggetti, descrivendo le caratteristiche e i rischi nel relativo set informativo», ha fatto presente Morganti. «Viceversa, l’intermediario è il soggetto che incontra il singolo potenziale sottoscrittore del prodotto e presentandolo deve assumere informazioni, profilare il cliente e valutare l’adeguatezza dello stesso prodotto rispetto al profilo di rischio di ogni potenziale cliente incontrato».

POLIZZE INDEX E UNIT – LINKED – L’avvocato, nella parte finale del suo intervento, ha posto una particolare attenzione alle polizze index e unit – linked, ribadendo come nella distribuzione di questo tipo di prodotti costituisca una «pratica commerciale scorretta la redazione di un contratto che non consenta al consumatore di comprendere la natura, la struttura del prodotto assicurativo proposto e i rischi che vi sono connessi». Allo stesso modo costituisce «un’omissione ingannevole l’omessa comunicazione al consumatore delle informazioni sulle caratteristiche e sui rischi connessi a tale tipologia di contratto prima della sua adesione».

La circostanza oggettiva che i prodotti assicurativi unit – linked e index – linked presentino connotazioni anche finanziarie «ha già da tempo indotto il legislatore, comunitario e italiano, ad approntare una forma di tutela estendendo alla fase di collocamento di questi prodotti gli obblighi informativi e di forma già previsti dal Tuf per i prodotti finanziari puri. La finalità di queste previsioni è in primo luogo quella di tutelare la parte debole del rapporto e, in secondo luogo, quella di accrescere la fiducia del pubblico negli operatori assicurativi e dunque favorire lo sviluppo del mercato».

Fabio Sgroi

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