Il nuovo provvedimento riguarda i cittadini assicurati che abbiano subìto danni in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e in tre comuni dell’isola di Ischia.
L’Ivass ha emanato un provvedimento (il numero 83 del 29 gennaio 2019) che riguarda l’ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal precedente provvedimento n. 69 del 27 marzo 2018, sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per alcune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e nell’isola di Ischia, ed esenzione in favore delle coperture assicurative localizzate in una “zona rossa” ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 24 e 25 del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172.
Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda il differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal precedente provvedimento n. 69 del 27 marzo 2018, il termine del 31 maggio 2018 è ulteriormente differito fino alla data del 1° gennaio 2020.
(DISCIPLINA IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEI PREMI PER I BENI SITI NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO) – Per quanto concerne, invece, la disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento dei premi per i beni siti nei tre comuni dell’isola di Ischia (Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio) l’obbligo del pagamento del premio assicurativo e della rata di premio assicurativo per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) è sospeso dal 21 agosto 2017 fino al 1° gennaio 2020 a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda mediante autocertificazione resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’agenzia delle entrate e dell’Inps territorialmente competenti e che forniscono prova all’impresa di assicurazione dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione di inagibilità.
Le somme già versate al 22 settembre 2018 (data di entrata in vigore della legge 21 settembre 2018, n. 108), non possono essere oggetto di rimborso o di restituzione; la sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l’obbligo di versamento. Inoltra, la sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo (incluse le fattispecie di cui all’articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private), oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l’efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo.
Se nel periodo di sospensione cessa il rischio oggetto della copertura assicurativa in corso di efficacia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1896 del codice civile.
RATEIZZAZIONE DEI PREMI RELATIVI A COPERTURE NON COLPITE DA SINISTRO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE – Per quanto riguarda la rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione, i premi o le rate di premio sospesi sono corrisposti attraverso la rateizzazione per un periodo non inferiore ai 36 mesi, fatta salva la possibilità per le parti di individuare un diverso periodo di rateizzazione in senso più favorevole alle esigenze dell’assicurato. Durante l’ulteriore periodo di sospensione, le imprese assicurano il pagamento del sinistro anche senza aver percepito il premio.
DISCIPLINA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI CHE ABBIANO DICHIARATO L’INAGIBILITÀ DEI BENI UBICATI IN UNA ZONA ROSSA – Per le polizze di assicurazione stipulate da soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l’inagibilità dei beni ubicati in una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, l’obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo non si applica fino al 31 dicembre 2020.
In deroga agli articoli 1901 e 1924 del codice civile, le imprese assicurano la copertura dei rischi e il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di esenzione.
Fabio Sgroi
© RIPRODUZIONE RISERVATA