La compagnia con sede a Bologna è stata la più multata (in termini di importo) nel bollettino dell’istituto di vigilanza di maggio scorso.
Ventotto ordinanze in tutto per un totale di 209.420 euro di multa. UnipolSai è stata la compagnia più sanzionata, in termini di importo, nel bollettino Ivass dello scorso mese di maggio.
Le infrazioni contestate hanno riguardato il combinato disposto dell’articolo 134 (attestazione sullo stato di rischio) del Codice delle assicurazioni private (Cap) e degli articoli 2 (contenuto dell’attestazione sullo stato di rischio) e 6 (obbligo di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio) del regolamento Ivass 9/2015, gli articoli 141 (risarcimento del terzo trasportato) e 148 (procedura di risarcimento) del Cap; gli articoli 146 (diritto di accesso agli atti) del Cap e 5 del decreto ministeriale 191/2008 (disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private), gli articoli 149 (procedura di risarcimento diretto) e 150 (disciplina del sistema di risarcimento diretto) del Cap e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap), il combinato disposto degli articoli 183 (regole di comportamento) del Cap e 16 (riscontro a richieste di informazioni), comma 1 (le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta) del regolamento Isvap 35/2010.
In particolare, UnipolSai è stata multata per il rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio; per il mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione e la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento (anche diretto) al danneggiato; per il mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di fascicoli di sinistri Rc auto; per il mancato riscontro all’interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa a un prodotto assicurativo vita.
Fabio Sgroi
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