Il procedimento iniziale si perfeziona a seguito delle verifiche ispettive nei confronti degli intermediari alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo e, nel caso di illeciti emersi nei confronti di soggetti diversi dagli intermediari, alla data di apposizione agli atti del visto del capo del servizio Ispettorato.
L’acquisizione degli elementi, da parte dell’Ivass, necessari per avviare una procedura sanzionatoria, può avvenire anche attraverso la richiesta di documenti e informazioni alle imprese, agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai soggetti sottoposti ad accertamento, e a ogni altro soggetto interessato o in possesso di informazioni rilevanti.
L’istituto di vigilanza lo ribadisce nell’articolo 8 (accertamento delle violazioni) del nuovo regolamento 39/2018, nella parte relativa alla fase preliminare del procedimento.
I soggetti di cui si fa riferimento devono fornire «tempestivamente» gli atti e le informazioni richiesti dall’Ivass, compresi quelli relativi al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale delle persone fisiche che possono essere destinatarie delle contestazioni, verificandone esattezza e completezza.
Gli stessi soggetti devono inoltre indicare le domiciliazioni, le deleghe degli interessati e l’eventuale indirizzo di Pec e le informazioni in merito alle remunerazioni/compensi, fissi e variabili, in qualunque forma riconosciuti o erogati negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento).
L’accertamento dell’istituto di vigilanza si perfeziona, nel caso di illeciti emersi nell’ambito di verifiche ispettive nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi o degli intermediari assicurativi a titolo accessorio, alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo. Nel caso di illeciti riconducibili ad altri soggetti, l’accertamento si perfeziona alla data di apposizione agli atti del visto del capo del servizio Ispettorato dell’Ivass.
L’accertamento di illeciti emersi nell’ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all’applicazione di una sanzione. Dalla data di accertamento, indicata nell’atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.
Per quanto riguarda le società capogruppo di gruppi assicurativi, nel caso di verifiche, a distanza o ispettive, facenti parte di un processo valutativo unitario, l’Ivass, dove le condotte accertate non siano apprezzabili isolatamente, può valutare gli esiti delle verifiche tenendo conto di tutte le informazioni acquisite, al termine dell’ultima di esse. In questo caso, l’istituto di vigilanza comunica formalmente al soggetto vigilato, alla fine della prima verifica, che i relativi esiti verranno valutati unitariamente a conclusione dell’ultima.
C’è da aggiungere, infine, che nelle materie disciplinate da norme di principio, di carattere generale o gestionale, in coerenza con esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione, l’Ivass valuta la condotta tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti o istruzioni a carattere generale emanati allo scopo di precisare il contenuto del precetto. L’istituto di vigilanza valuta la fattispecie anche alla luce degli interventi correttivi eventualmente adottati nei confronti dei destinatari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti particolari, fra i quali la rimozione di esponenti.
Si tratta di una norma, quest’ultima, che è analoga a quella presente nel regolamento di Banca d’Italia, e che riguarda tutti i precetti contenenti norme di principio, di carattere generale o gestionale, rinvenibili nelle disposizioni primarie del Codice (come per esempio le norme in materia di sana e prudente gestione aziendale, tra cui Solvency II) e in quelle introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 in materia di antiriciclaggio (ambiti nei quali le norme di principio sono molto presenti).
Fabio Sgroi
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