martedì 21 Ottobre 2025

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IVASS: DONAU TERZA COMPAGNIA PIU’ SANZIONATA NEL BOLLETTINO DI DICEMBRE 2015

Per la rappresentanza italiana del gruppo austriaco l’ammenda è stata pari a 39.600 euro.

 

DONAUDopo Assicuratrice Milanese e Generali Italia, la società che si è vista comminare la sanzione più elevata nel bollettino dell’Ivass di dicembre è stata la rappresentanza generale per l’Italia di Donau Versicherung Ag Vienna Insurance Group. Il totale delle multe inflitte dall’istituto di vigilanza alla compagnia con sede a Milano è stato pari a 39.600 euro (la somma di 5 ordinanze).

Le violazioni commesse hanno riguardato in particolare gli articoli 141 (risarcimento del terzo trasportato) e 148 (procedura di risarcimento), gli articoli 5 (autorità di vigilanza), comma 2 (l’Isvap adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione), 7 (Reclami) e 183 (Regole di comportamento), comma 2 (l’Isvap adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli) del Codice delle Assicurazioni private (Cap) e l’articolo 8 (gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione), comma 1 (le imprese di assicurazione autorizzate in Italia ricevono e gestiscono i reclami di loro pertinenza anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal loro ricevimento), del regolamento Isvap 24/2008.

In particolare, Donau è stata sanzionata per mancato rispetto, per tre sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato; per mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato; per mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Fabio Sgroi

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