I destinatari del provvedimento avranno tempo fino al prossimo 12 maggio per presentare le motivazioni che hanno giustificato il periodo di “fermo”.
L’Ivass ha comunicato di avere avviato la procedura di cancellazione d’ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione (Rui) per mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre 3 anni, sulla base di quanto previsto dagli articoli 113, comma 1, lettera C, del D. Lgs. n. 209/2005 e 26, comma 1 lettera C, del Regolamento Isvap n. 5/2006.
L’Ivass ha anche reso noto i nominativi dei destinatari dell’avvio del procedimento, di cui i lettori di tuttointermediari.it possono prenderne visione cliccando i link sotto:
SEZIONE A INOPERATIVI PROT. 0078270 DEL 18 APRILE 2017
SEZIONE A INOPERATIVI PROT. 0078274 DEL 18 APRILE 2017
SEZIONE B INOPERATIVI PROT. 0078270 DEL 18 APRILE 2017
SEZIONE B INOPERATIVI PROT. 0078274 DEL 18 APRILE 2017
L’istituto di vigilanza ricorda che «la cancellazione non comporta in alcun modo la perdita del requisito per poter richiedere in qualsiasi momento la reiscrizione nel Rui». I destinatari del procedimento che ritengano sussistente un giustificato motivo che ha determinato il protrarsi dell’inattività per oltre 3 anni potranno sottoporre alla valutazione dell’Ivass una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, corredata di fotocopia di un valido documento di identità.
La dichiarazione, unitamente a ogni altro documento e/o a eventuali richieste di informazioni, dovrà essere inoltrata all’istituto di vigilanza entro il prossimo 12 maggio, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo vigilanza.intermediariassicurativi@pec.ivass.it, specificando nell’oggetto: numero iscrizione – Cognome/Nome o Ragione sociale – cancellazione inoperativi. Una volta decorso inutilmente questo termine, l’Ivass provvederà alla cancellazione dal Rui. L’unità organizzativa è il servizio vigilanza intermediari e il responsabile del procedimento è Maria Luisa Cavina.
La disciplina in materia di intermediazione assicurativa (articolo 113 comma 1 del Codice delle Assicurazioni e articolo 26 comma 1 del Regolamento Isvap n. 5/2006) stabilisce che l’Ivass disponga la cancellazione d’ufficio degli intermediari in diverse ipotesi, fra cui il mancato esercizio dell’attività per oltre 3 anni, senza giustificato motivo, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto.
Il procedimento si rivolge agli intermediari “inoperativi”, cioè a coloro che non hanno stipulato la polizza di Rc professionale e non sono titolari di alcun incarico distributivo. Visto l’elevato numero dei destinatari, l’avvio e il provvedimento conclusivo di questo tipo di procedimenti non sono comunicati personalmente agli interessati, ha precisato l’Ivass, ma sono resi noti attraverso forme di pubblicità: la pubblicazione nella presente sezione; la pubblicazione di un avviso relativo al procedimento stesso sulla Gazzetta Ufficiale – serie Generale – e su un quotidiano a tiratura nazionale.
Gli intermediari inoperativi sono invitati, quindi, «a consultare le comunicazioni relative ai procedimenti in corso e a quelli già conclusi». È possibile visualizzare sul sito istituzionale dell’Ivass, nell’area riservata ai procedimenti in corso, le comunicazioni di avvio del procedimento di cancellazione dal Rui per mancato esercizio dell’attività senza giustificato motivo per oltre 3 anni, per le quali sia ancora pendente il termine per presentare documenti o elementi giustificativi. Nell’area procedimenti conclusi, invece, è possibile visualizzare l’elenco dei provvedimenti di cancellazione dal Rui e l’esito del relativo procedimento.
Fabio Sgroi
© RIPRODUZIONE RISERVATA