Stefano Petrussi, avvocato e partner di Floreani Studio Legale Associato, spiega una delle modalità applicative che consente questa operazione.

Inviare comunicazioni commerciali via e-mail senza l’acquisizione del consenso preventivo dell’interessato? «Una delle modalità applicative che consente ciò», ha osservato Stefano Petrussi, avvocato e partner di Floreani Studio Legale Associato, «è quella rinvenibile nel cosiddetto “soft-spam” di cui all’articolo 130, comma 4 del Codice della Privacy. Recentemente l’Authority è tornata sull’argomento con il provvedimento n. 9 dell’11 gennaio 2023 (doc. web n. 9861941) adottato nei confronti di una piattaforma di servizi on line, la cui analisi consente di ripercorrere alcune regole operative da considerare attentamente».
Quali sono queste regole? Petrussi, in una nota, le ha elencate. In particolare vanno considerati questi aspetti: l’ambito di applicazione («Questa eccezione di carattere speciale vale esclusivamente per il canale e-mail e non per gli altri strumenti automatizzati – fax, sms, messaggi WhatsApp o altre piattaforme – non essendo suscettibile di interpretazione estensiva», ha sottolineato l’avvocato), i destinatari («Quelli delle e-mail devono essere esclusivamente i clienti – non i prospect, né gli ex clienti – persone fisiche – e non persone giuridiche»), le modalità («L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio della comunicazione deve essere quello fornito dal cliente nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio»), l’oggetto («La comunicazione promozionale deve avere a oggetto esclusivamente la promozione di servizi analoghi a quelli acquistati») e la base giuridica («Occorre indicare nell’informativa che il trattamento è effettuato in conformità all’articolo 130, comma 4, del Codice e che l’interessato-cliente ha diritto di rifiutare tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni»). (fs)
© RIPRODUZIONE RISERVATA


 
				

 
								






