mercoledì 22 Ottobre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

INTERMEDIARI E REGOLE DI COMPORTAMENTO VERSO GLI ASSICURATI: IN ALCUNI CASI SI RISCHIA GROSSO. FUMAGALLI: «ECCO QUALCHE CONSIGLIO…»

La violazione delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti è fra le più ricorrenti commesse dagli intermediari assicurativi. Ne parla il componente della seconda sezione del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari dell’Ivass, nonché consulente ed esperto in materia assicurativa.

 

FUMAGALLI DomenicoLa violazione delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati è fra le più ricorrenti commesse dagli intermediari assicurativi. Così, dopo gli articoli pubblicati il 18 gennaio scorso (andamento delle sanzioni, l’atteggiamento dell’Ivass nei confronti dell’attuale impianto sanzionatorio, le tipologie di sanzioni e i ricorsi da parte degli intermediari) e il 6 febbraio scorso (obbligo di separazione patrimoniale), tuttointermediari.it accende un faro proprio su questo aspetto molto delicato.

E lo fa sempre in compagnia di Domenico Fumagalli (nella foto a fianco), componente della seconda sezione del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari dell’Ivass, nonché consulente ed esperto in materia assicurativa (è stato direttore generale del Sindacato nazionale agenti per 15 anni). «Gli articoli 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006 e 183 del Codice delle Assicurazioni disciplinano le regole di comportamento degli intermediari assicurativi, racchiudendo i 4 criteri che rappresentano i principi cardine: diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità», esordisce Fumagalli. «L’assicurato, infatti, si attende dall’intermediario caratteri di professionalità, correttezza, trasparenza dei rapporti e anche una diligenza qualificata nella proposta del contratto assicurativo. Quest’ultimo elemento è vicinissimo al criterio di adeguatezza previsto dall’articolo 120 del Codice delle Assicurazioni. Il cliente deve comunicare all’intermediario il proprio consenso informato, nel quale esprime quello che l’intermediario stesso gli sta proponendo. In assenza di questi criteri,  l’intermediario rischia la sanzione disciplinare».

Domanda. L’Ivass ha provato a delineare alcuni criteri…

Risposta.  Sì. I modelli 7A e 7B sono per esempio due elementi di carattere informativo, che forniscono informazioni sugli intermediari e indicano quali sono i suoi doveri. Poi c’è il questionario di adeguatezza che è fondamentale. L’Ivass non ha raccomandato altro: deve essere sottoscritto dagli assicurati nella sua interezza, soprattutto quando ci si trova di fronte a un contratto inerente il ramo vita e si fa riferimento  alle condizioni finanziarie della propensione al rischio, all’età dell’assicurando, alla capacità reddituale e via dicendo. Capita che alcuni assicurati non forniscano delle risposte e il contratto venga proposto ugualmente sulla base di questi rifiuti. Attenzione, perché l’Ivass ha sottolineato che nell’esame delle varie posizioni presenti in agenzia non ci debbano essere contratti incompleti da questo punto di vista.

D. L’intermediario come si deve comportare, quindi?

R. Deve dimostrare che c’è stata una trattativa con il cliente. Un contratto dove spesso le caselle “non accetto” o “rifiuto” sono barrate può presupporre che l’intermediario non abbia spiegato bene al cliente le caratteristiche del prodotto o che non sia stato diligente nella descrizione delle garanzie. In questo caso l’elemento di adeguatezza difetta sicuramente…

D. E c’è anche un fatto di responsabilità precontrattuale…

R. ..già, non spetta all’assicurando dimostrare che l’intermediario non gli ha venduto un prodotto inadeguato, ma è l’intermediario stesso, in base a principi giuridici consolidati, che deve provare di aver proposto una polizza adeguata. E deve farlo attraverso i documenti, che devono essere più chiari e corretti possibili. Con l’entrata in vigore del Regolamento sulle semplificazioni è prevista, nell’ambito del processo di vendita del prodotto assicurativo, la possibilità di interloquire con il cliente in modalità on line. Anche in questo caso diventa fondamentale avere delle prove. Questa dimensione di carte se da un lato può rappresentare un peso per l’intermediario che deve tenerla nel fascicolo, dall’altro è una specie di paracadute in caso di contenzioso.

contratto assicurazioneD. Insomma quello dell’informativa è una questione assai spinosa…

R. Indubbiamente. Le comunico un dato: Cgpa Europe, che è la compagnia specializzata nel campo della Rc professionale di agenti e courtier (broker, ndr) in Francia, ha riscontrato che circa il 40% dei sinistri riguardano la mancata informativa al cliente. Per l’intermediario è quindi un vero e proprio punto debole. Le sue responsabilità per quanto riguarda l’informativa contrattuale sono notevoli e adesso, soprattutto nel campo complicato delle polizze vita, sfiorano anche l’ambito penale.

D. Cosa bisogna fare per scongiurare il rischio di vedersi comminare una sanzione dall’istituto di vigilanza?

R. I questionari di adeguatezza devono essere compilati più correttamente possibile.

D. Perché i broker da questo punto di vista sbagliano meno degli agenti?

R. Perché forse sono più attenti e hanno più timori in quanto sul criterio di adeguatezza e sulla responsabilità patrimoniale sono forse più esposti rispetto agli agenti. Questi ultimi pensano che il criterio di adeguatezza pervenga loro dall’impresa con il contratto, e quindi utilizzano il contratto così come è. Attenzione: la norma del Regolamento Isvap n.5/2006, che disciplina questo aspetto, è molto sottile e dice che le imprese devono informare gli intermediari sui criteri di adeguatezza. Non va oltre. Pertanto se c’è un utilizzo improprio del questionario di adeguatezza la responsabilità in primis ce l’ha l’intermediario agente. Ecco perché se io fossi un intermediario scriverei sul modello più dati possibili, per esempio riportando anche i motivi per cui il cliente ha firmato una esclusione di garanzia.

D. Ma l’Ivass si rende conto del contesto in cui si trova a operare un intermediario? C’è la volontà di rendere più semplice la sua attività di intermediazione?

R. Guardi, questa è una domanda difficile, ma nello stesso tempo anche interessante. Della semplificazione della nota informativa, dell’adeguatezza e di altra documentazione si parla da anni. Adesso c’è il nuovo Regolamento Ivass n.8/2015 sulle semplificazioni che ha introdotto delle novità. Si parla di Pos, di Pec, di invio telematico del contratto e di altro. Per esempio si è stabilito che il modello 7A non va più consegnato al cliente, ma deve essere afflitto in agenzia, che in caso di documenti già presenti nel fascicolo di polizza e in corso di validità, per il rinnovo non si ha la necessità di richiederli. Sono previste anche altre cose, ma personalmente mi sarei aspettato qualcosa di più.

D. Cosa in particolare?

R. La possibilità di introdurre un Kid (Key information document, ndr) ridotto, sulla base di quanto previsto dal mondo finanziario e bancario, dove praticamente in due pagine sintetizzo tutto l’aspetto informativo. In questo periodo l’Ivass sta affrontando il tema nell’ambito di un tavolo tecnico aperto con Ania e associazioni degli intermediari. Se si arrivasse a sintetizzare e raggruppare i modelli 7A e 7B, l’adeguatezza, la nota informativa e altro, sarebbe un passo in avanti per rendere più chiari i rapporti fra intermediario e assicurato.

Fabio Sgroi

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