Il provvedimento 101/2020 dell’Ivass ha modificato (anticipando) quanto previsto dal Provvedimento Ivass 97/2020.
Gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B o F del Rui sono esonerati, sin dalla prossima scadenza del prossimo 5 febbraio, dall’obbligo di attestare il rinnovo del contratto di assicurazione della Rc e, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura.
Lo ha comunicato l’Ivass, spiegando che l’iniziativa rientra nell’ambito delle misure adottate a supporto dell’attività delle imprese e degli intermediari assicurativi e riassicurativi e a tutela dei consumatori a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.
Il Provvedimento Ivass 97/2020 ha apportato, fra l’altro, modifiche e integrazioni ai Regolamenti Isvap 23/2008 e 24/2008 e ai Regolamenti Ivass 38/2018, 40/2018 e 41/2018, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti. In particolare, l’articolo 4, comma 13 del Provvedimento 97/2020 ha abrogato i commi 4 e 5 dell’articolo 44 del Regolamento Ivass n. 40/2018, che disponevano l’obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Rui di attestare, appunto, mediante comunicazione presentata all’Ivass entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo del contratto di assicurazione della Rc ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura (comma 4) e l’indicazione nel Rui come inoperativi degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F che non abbiano effettuato la comunicazione entro 90 giorni dal termine di cui al comma 4 (comma 5).
L’entrata in vigore del Provvedimento n. 97/2020 è stata prevista per il 31 marzo 2021.
Con il Provvedimento Ivass 101 del 15 dicembre 2020, all’articolo 1, si integra il regime transitorio recato dall’articolo 6 del Provvedimento n. 97/2020, mediante inserimento del comma 1.bis che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 13, del Provvedimento n. 97/2020 a partire dalla scadenza del 5 febbraio 2021.
«Resta fermo», ha sottolineato l’istituto di vigilanza, «che l’assolvimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della Rc è requisito per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nonché per il mantenimento dell’operatività e per l’instaurazione dei rapporti di collaborazione orizzontale, sulla base di quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dalle relative disposizioni di attuazione».
Fabio Sgroi
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