Occorre presentare i preventivi solo delle compagnie mandatarie oppure no? E i prezzi riportati sul preventivatore dell’Ivass sono verosimili o no? Si fa riferimento al contratto base che ancora non esiste…Sono solo alcuni degli interrogativi del disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.
C’è un articolo del Ddl Concorrenza, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che riguarda in modo esplicito gli intermediari di assicurazione. È l’articolo 3, quello sulla Trasparenza e risparmi Rc veicoli a motore. Concentriamoci sulla prima parte. Il Governo ha in sostanza inserito l’articolo 132 – bis (Obblighi informativi degli intermediari), che segue il già esistente articolo 132.
Quest’ultimo (Obbligo a contrarre) non fa alcun riferimento agli intermediari, perché ricorda, in estrema sintesi, alle imprese di assicurazione che per legge sono tenute ad accettare le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.
INFORMATIVA AL CLIENTE – Con il Ddl Concorrenza, come detto, il Governo introduce l’articolo 132 bis. Il comma 1 impone agli intermediari, «prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore», di «informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
Che cosa vuol dire «di cui sono mandatari»? Che se un agente è monomandatario deve informare il cliente solo sul prezzo della propria compagnia mandante? Che senso avrebbe allora questa nuova disposizione del Governo? Quale sarebbe la novità? Tra l’altro l’intermediario già adesso, attraverso il modello 7B dichiara la denominazione sociale delle imprese per cui opera. E poi un problema di fondo: oggi il contratto base ancora non esiste….
PREVENTIVATORE IVASS – Ma andiamo avanti. Il comma 2 dell’articolo 132 bis del Ddl Concorrenza fa riferimento al fatto che «A tal fine (riferito al comma 1, ndr), gli intermediari forniscono i premi offerti dalle imprese mediante collegamento internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell’Ivass e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei». Già quest’ultima frase scongiura l’ennesima operazione di stampa da parte degli intermediari, ma il problema non è questo. Si fa riferimento infatti al preventivatore dell’Ivass che da quando esiste non è mai decollato (da qui si spiega il boom dei comparatori on line…).
Ricercando, infatti, la parola Tuopreventivatore nella ultima relazione annuale dell’Ivass non c’è alcun riferimento in merito all’attività di questo strumento. L’unico passaggio è questo: «Un altro fenomeno legato alla fase assuntiva del rischio Rc auto è emerso dalle segnalazioni di consumatori, residenti in particolare nel Sud Italia, i quali, ottenuto il preventivo sul sito della singola impresa o sul “Tuopreventivatore” (il preventivatore pubblico gestito dall’Ivass e dal Mise) non sono poi riusciti a stipulare il contratto con l’impresa scelta per assenza di punti vendita nella propria zona di residenza o per la richiesta di recarsi fisicamente presso la direzione generale. L’istituto è intervenuto chiedendo di porre in essere opportune iniziative per garantire anche ai consumatori che risiedono in zone prive di punti vendita di stipulare la polizza senza oneri aggiuntivi, consentendo ad esempio la stipulazione a “distanza” tramite e-mail: le imprese interessate hanno adeguato le procedure assuntive alle indicazioni ricevute». Ferma restando l’attività ispettiva e sanzionatoria dell’Ivass, a oggi è assai noto come in alcune zone del sud Italia (e non solo) sia diventato pressoché impossibile stipulare una polizza Rc auto, vuoi perché non esistono presidi “fisici” di tutte le compagnie (e non tutti i potenziali assicurati sono avvezzi all’utilizzo di internet), vuoi (soprattutto) per i costi delle polizze spesso proibitivi.
Un altro dubbio riguarda ancora la parola «mandatari», di cui si faceva riferimento prima. Cioè: l’intermediario deve predisporre il preventivo sempre delle sue compagnie mandanti oppure di tutte le imprese? E ancora: non si genera confusione sui prezzi? Può succedere infatti che il cliente faccia prima un preventivo sul sito specifico dell’Ivass e individuare un prodotto/prezzo a lui congeniale, salvo poi scoprire che, sui comparatori, il prodotto/prezzo di quella stessa compagnia sia variabile. A chi tocca spiegare il perché di questa discrepanza? Naturalmente all’intermediario che così continuerà a togliere tempo alla sua attività precipua.
«Meno male» che il comma 3 dell’articolo 132 bis impone all’Ivass di adottare «disposizioni attuative in modo da garantire accesso e risposta on-line, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli».
Infine il comma 4: «Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato».
L’INCUBO TRE PREVENTIVI – Una delle versioni del Ddl Concorrenza prima della sua approvazione conteneva anche questo comma: «Gli intermediari forniscono altresì informazioni sui premi offerti da ulteriori due imprese di assicurazione relativamente allo stesso contratto base». Anche in questo caso (è la seconda volta) il tutto si è risolto in un nulla di fatto e la norma è stata cancellata. Fino a quando?
Fabio Sgroi
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