INSOLVENZA DELLA COMPAGNIA: COME SONO CAMBIATI I RISCHI PER AGENTI E BROKER

Giacomo Pongelli, professore di diritto privato presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca: «Non spetta all’intermediario valutare le condizioni finanziarie della compagnia emittente. Le certezze, però, si fermano qui, perché l’evoluzione normativa ha reso più complesso il ruolo degli intermediari aumentandone i rischi potenziali».

Giacomo Pongelli

L’assicurato di una compagnia dichiarata insolvente può rivalersi sull’intermediario che gli ha venduto la polizza? Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, ha approfondito il tema con Giacomo Pongelli, professore di diritto privato presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

«Le attuali norme di settore non prevedono espressamente una responsabilità in capo all’intermediario per il collocamento di prodotti di un’impresa assicurativa che poi si riveli insolvente», ha esordito Pongelli. I motivi di questa esenzione sono due: «La prima è che le obbligazioni derivanti da un contratto assicurativo sono in capo all’impresa: l’intermediario è soltanto un tramite. La seconda è che l’attività assicurativa è riservata e può essere esercitata soltanto se l’impresa riceve l’autorizzazione dall’autorità amministrativa e dispone dei requisiti richiesti dalla normativa che l’autorità di vigilanza dovrà verificare e valutare».

Se, quindi, la compagnia continua a operare, ha fatto notare il professore, l’autorità la ritiene idonea ad assumere nuovi rischi, e quindi l’eventuale inadempimento «non dovrebbe generare responsabilità per chi ne colloca i prodotti. Non spetta all’intermediario, insomma, valutare le condizioni finanziarie della compagnia emittente. Le certezze, però, si fermano qui, perché l’evoluzione normativa ha reso più complesso il ruolo degli intermediari aumentandone i rischi potenziali».

Il riferimento normativo è alla Idd (Insurance distribution directive), che ha influito sul Codice delle assicurazioni private. L’articolo 119-bis, ha ricordato Pongelli, impone ai distributori di agire con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza perseguendo il miglior interesse dei clienti. Prevede, inoltre, che all’assicurato siano fornite informazioni corrette, chiare e non fuorvianti. Si tratta di princìpi che «potrebbero essere invocati dall’assicurato che ritenga di non essere stato adeguatamente informato su circostanze che l’intermediario avrebbe dovuto conoscere o prevedere, come appunto potrebbe essere il rischio di insolvenza dell’impresa assicurativa».

Allo stesso tempo «è difficile provare che l’intermediario, utilizzando la dovuta diligenza professionale, avrebbe dovuto prevedere il rischio di insolvenza e che tale rischio avrebbe dovuto tradursi in un obbligo informativo verso il contraente tale da disincentivarlo all’acquisto della polizza».

L’intermediario, ha aggiunto Pongelli, «potrebbe essere considerato responsabile verso l’assicurato per non aver riferito del rischio di insolvenza, ma è anche vero che se, per evitare la responsabilità, evidenziasse ai propri clienti la potenziale insolvenza della compagnia, contribuirebbe a peggiorare la situazione finanziaria della compagnia. C’è da considerare, quindi, anche la responsabilità verso l’impresa di assicurazioni, la quale subirebbe un danno, se la propria rete di distribuzione non collocasse i prodotti. Si pone, inoltre, il tema della riservatezza dei dati. Se l’intermediario, magari conoscendo riservatamente le difficoltà finanziarie della compagnia, le rivelasse al mercato, violerebbe obblighi nei confronti dell’impresa. Ritengo, quindi, che i rischi da considerare non siano soltanto nel rapporto con i clienti assicurati». (fs)

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