sabato 25 Ottobre 2025

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IL QUADRO DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELL’IVASS. ADESSO CI SONO ANCHE…

Ora si possono sanzionare anche gli esponenti aziendali, e cioè coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, e i dipendenti o coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione dell’impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

Chi sono i destinatari della disciplina sanzionatoria indicati dall’Ivass nell’ultimo Regolamento (il numero 39 del 2 agosto 2018, entrato in vigore l’1 ottobre 2018) che ha riscritto il sistema di sanzioni previsto dal Codice delle assicurazioni private (Cap), a seguito del recepimento della Idd?

Dopo aver visto alcuni degli articoli del Regolamento relativi al capo I (disposizioni di carattere generale), Tuttointermediari.it si sofferma proprio sulla parte relativa ai destinatari delle ammende. L’articolo dedicato è il numero 4, sempre del Capo I, dove si fa riferimento alle disposizioni dirette ai soggetti individuati dal Cap e sottoposti, appunto, ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell’Ivass.

Ecco, allora, i soggetti interessati: le imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia autorizzate all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del Cap; le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV del Cap; le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo autorizzate all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del Codice; le imprese di assicurazione e riassicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che operano in Italia nell’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del Codice in regime di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi; l’ultima società controllante italiana come determinata dall’articolo 210, comma 2, del Cap, per la violazione degli obblighi di cui al Titolo XV del Cap; le società di partecipazione assicurativa, di partecipazione assicurativa mista e di partecipazione finanziaria mista; gli intermediari assicurativi e riassicurativi, e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, persone fisiche o società e i relativi responsabili dell’attività di distribuzione con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica; gli intermediari assicurativi e riassicurativi, persone fisiche o società e i relativi responsabili dell’attività di distribuzione con residenza o sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo; gli altri soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Cap, responsabili della violazione.

Possono inoltre essere destinatari della procedura sanzionatoria le persone fisiche, gli esponenti e il personale al ricorrere dei presupposti stabiliti dagli articoli 311-sexies e 324-septies del Cap. In particolare: coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo e i titolari delle funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione; i dipendenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai quali è affidata nell’ambito della struttura aziendale la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;  coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l’inserimento nella struttura organizzativa delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai quali è affidata la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi; i componenti dell’organo di amministrazione della società di intermediazione.

Ci sono poi le imprese di assicurazione e gli intermediari sottoposti ai poteri di vigilanza e sezionatori dell’Ivass per violazioni in materia di antiriciclaggio. Nel riquadro sotto, i soggetti interessati:

Si registra, tra le novità, l’estensione delle sanzioni alle persone fisiche. In passato, l’Ivass poteva avviare procedure sanzionatorie solo nei confronti dell’impresa di assicurazione (persona giuridica). Ora si possono sanzionare anche gli esponenti aziendali, e cioè coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, e i dipendenti o coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione dell’impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. (fs)

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