I tanti dubbi e le incertezze che stanno avvolgendo l’utilizzo del preventivatore pubblico (per il quale da più parti si sta chiedendo una sospensione in attesa di maggiori chiarimenti) riguardano anche il trattamento dei dati dei clienti. È quanto evidenzia lo studio legale associato Floreani.

I tanti dubbi e le incertezze che stanno avvolgendo l’utilizzo del preventivatore pubblico “Preventivass” (per il quale da più parti si sta chiedendo una sospensione in attesa di maggiori chiarimenti) riguardano anche il trattamento dei dati dei clienti. È quanto evidenzia lo studio legale associato Floreani.
«Quando il trattamento dei dati personali è imposto da norme di legge o di regolamento (in questo caso l’attività di preventivazione prevista dalla normativa in tema di contratto base Rc auto), nonché per l’espletamento di compiti istituzionali da parte delle autorità pubbliche (come l’Ivass) e non vengono trattate categorie particolari di dati, la base legittima appropriata, anziché nel consenso dell’interessato, deve rinvenirsi nell’adempimento di un obbligo legale e/o nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri», ha sottolineato a Tuttointermediari.it l’avvocato Rudi Floreani, fondatore dello studio ed esperto in diritto delle assicurazioni, richiamando l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e lettera e) del Gdpr (Regolamento generale sulla protezione dei dati – Ue 2016/679).
Queste basi giuridiche «comportano l’obbligo di fornire all’interessato gli elementi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del Gdpr e non anche di raccogliere l’autorizzazione al trattamento dei dati».
Secondo Floreani, «l’Ivass sorprende in quanto, non seguendo questa impostazione del Gdpr, ai fini dell’utilizzo dei servizi del preventivatore pubblico ricorre alla base giuridica del consenso, in mancanza del quale (come si evince dall’informativa pubblicata on line sul sito di Preventivass – https://www.preventivass.it/dati-principali) l’utente “deve abbandonare il preventivatore pubblico”. “Per accedere all’applicazione di Preventivass”, precisa, infatti, l’istituto negli esiti della pubblica consultazione sul Regolamento n. 51/2022 (pag. 5), “è richiesto ad ogni utente (consumatore o intermediario che agisca per suo conto) esplicito consenso informato in assenza del quale non è possibile utilizzare i servizi del preventivatore pubblico”».
Proprio per effetto di questa impostazione seguita dall’istituto di vigilanza, per Floreani ne consegue che «qualora il consumatore acceda autonomamente a Preventivass e non acconsenta al trattamento dei propri dati, “deve abbandonare il preventivatore pubblico” e non potrà utilizzare il servizio; nella diversa ipotesi in cui l’utente (non accedendo direttamente al preventivatore on line) rivolgendosi all’intermediario neghi a questo (che si collega “per suo conto”) il consenso al trattamento dei dati, l’agente sarà impossibilitato a dar corso all’elaborazione del preventivo su Preventivass».
Va da sé, fa notare Floreani, «che se l’assicurato non manifesterà all’agente il consenso a trasferire i suoi dati sulla piattaforma Preventivass non potrà poi eccepire la nullità del contratto, posta a protezione di un suo interesse a cui lui stesso (non autorizzando il trasferimento dei propri dati) ha deciso di rinunziare». Dunque, secondo l’avvocato, «è evidente che, per seguire questa linea, l’agente dovrà aggiornare il set di consensi che raccoglie dal consumatore tenendo traccia del rifiuto del cliente a trasferire i suoi dati su Preventivass».
Ma non finisce qui. Floreani ha fatto notare un’altra anomalia. «In relazione agli obblighi di trasparenza e in materia di consenso informato, la “Dichiarazione Privacy” pubblicata sul sito Preventivass presenta alcuni disallineamenti rispetto agli elementi informativi richiesti dagli articoli 13 e 14 del Gdpr e alle indicazioni contenute nelle “Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679” adottate dai Garanti privacy UE il 29 novembre 2017 ed emendate l’11 aprile 2018».
Più precisamente, il documento «si limita a definire le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, non specificando le relative basi giuridiche del trattamento (in particolare, il consenso al trattamento da parte dell’utente) come richiesto esplicitamente dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Gdpr; richiama genericamente la circostanza che i dati “saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Istituto o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento” senza specificare l’ambito di attività e il settore di tali imprese come suggerito dalle Autorità privacy europee nelle “Linee guida sulla trasparenza” (pag. 37). Inoltre», prosegue Floreani, «non informa l’interessato del diritto di revoca prima che quest’ultimo presti effettivamente il consenso, né descrive le sue modalità di esercizio (cfr. art. 13, par. 2, lett. c), del Gdpr e par. 5.2. delle Linee guida 05/2020 dell’Edpb)».
Floreani conclude affermando che «è evidente che fino a quando l’utilizzo del preventivatore richiederà il consenso del consumatore (cfr. Ivass, esiti della pubblica consultazione cit., pag. 5 e pag. 29) a trasferire sullo stesso i suoi dati, il rifiuto da parte dell’interessato comporterà che l’agente si troverà nella condizione di non utilizzare legittimamente la piattaforma Preventivass».
Fabio Sgroi
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