L’istituto di vigilanza ha fornito alcune risposte ai quesiti più frequenti, relativi alle modalità per la formazione e l’aggiornamento delle reti, la validità o meno della partecipazione ai convegni, i requisiti dell’intermediario formatore, la formazione autonoma e quella tra intermediari.
Uno dei quesiti più frequenti in materia di formazione e aggiornamenti degli intermediari pervenuti all’Ivass e relativo al Regolamento Ivass n.6 del 2 dicembre 2014 ha riguardato i soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento.
L’articolo 5 del Regolamento Ivass n. 6/2014 individua i soggetti che impartiscono direttamente, o che organizzano, i corsi di formazione vale a dire le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Rui (per i relativi collaboratori iscritti nella sezione E, per gli addetti all’interno dei locali in cui gli intermediari operano e per gli addetti dei call center dell’intermediario) e le imprese preponenti (per i produttori diretti e per gli addetti dei call center di impresa).
MODALITA’ PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELLE RETI – – Una delle domande pervenute all’istituto di vigilanza ha riguardato le modalità con cui imprese e intermediari provvedono alla formazione e all’aggiornamento delle loro reti. In particolare, che cosa si intende con l’espressione “Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI impartiscono direttamente (…) i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti nel presente regolamento”?
Ecco la risposta dell’Ivass: «Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D possono scegliere di impartire direttamente la formazione/aggiornamento ovvero di organizzarla avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 14, commi 1 e 2 del Regolamento Ivass n. 6/2014». L’istituto di vigilanza precisa che con l’espressione “impartiscono direttamente” il Regolamento Ivass n. 6/2014 «ha inteso fare riferimento al fatto che le imprese e gli intermediari compiono tutte le attività necessarie alla progettazione e alla realizzazione dei corsi, in alternativa all’esternalizzazione dell’attività a soggetti formatori». Imprese e intermediari che impartiscono direttamente la formazione «possono comunque avvalersi, in tutto o in parte, di docenti interni o esterni, purché in entrambi i casi questi siano in possesso dei requisiti fissati dall’articolo 14 comma 3 e di materiale didattico predisposto da soggetti terzi, enti formatori o docenti, inclusi i relativi test, sulla base di contenuti previamente definiti dall’intermediario stesso».
Anche in questi casi, sottolinea l’Ivass, «la formazione o l’aggiornamento si intendono erogate dalle imprese o dagli intermediari, che ne assumono la responsabilità con i conseguenti adempimenti connessi, quale anche lo svolgimento della verifica finale». Attenzione, però: «Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del regolamento, l’attestato deve riportare l’indicazione dell’impresa o dell’intermediario, quale responsabile della struttura che ha effettuato la formazione/aggiornamento, nonché i nominativi dei docenti e degli altri soggetti che hanno contribuito a curare la predisposizione del materiale didattico e del test».
LA PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI – La formazione iniziale e l’aggiornamento, ricorda l’Ivass, «consistono nella partecipazione a corsi in aula o con le modalità equivalenti tenuti o organizzati dalle imprese o dagli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del Rui secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento n. 6/2014, che si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite. La semplice partecipazione a congressi, convegni, seminari o workshop non rileva in via generale ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti dalla disciplina regolamentare».
I REQUISITI DELL’INTERMEDIARIO FORMATORE – Quali requisiti deve possedere l’intermediario iscritto nella sezione A o B del RUI che intende impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento alla propria rete di collaboratori? È un altro quesito che frequentemente è stato posto all’istituto di vigilanza. Per l’Ivass l’intermediario che intende impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento alla propria rete di collaboratori, in qualità di docente, «deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 14, comma 3, non essendo in tal caso sufficiente la mera iscrizione sezione A o B del Rui». Tuttavia è possibile «impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento alla propria rete di collaboratori avvalendosi in tutto o in parte di docenti di cui al citato articolo 14 comma 3».
FORMAZIONE AUTONOMA – Altro quesito: gli addetti all’attività di intermediazione all’interno o all’esterno dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Rui, possono organizzare autonomamente la loro formazione e il loro aggiornamento? L’Ivass ha risposto facendo riferimento all’articolo 5 comma 3 del Regolamento Ivass n. 6/2014: «“Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Rui nonché per gli addetti all’attività di intermediazione di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) e c), i corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti”. Pertanto, ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti dall’attuale disciplina regolamentare, gli addetti all’attività di intermediazione all’interno o all’esterno dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Rui devono fare necessario riferimento ai corsi tenuti o organizzati dall’impresa o dall’intermediario per il quale prestano l’attività».
FORMAZIONE TRA INTERMEDIARI – Infine le ultime due domande: un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del Rui può erogare l’aggiornamento a un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Rui? Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del Rui può erogare la formazione o l’aggiornamento alla rete di collaboratori di un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Rui? Per l’Ivass, secondo quanto disposto dall’articolo 5, commi 1 e 2, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del Rui «possono impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento esclusivamente ai loro addetti e collaboratori (rete distributiva verticale che fa loro capo). Al di fuori di tale ipotesi, essi non possono impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento ad altri intermediari. Possono tuttavia svolgere l’attività di docenza, se in possesso dei requisiti di professionalità dettati dall’articolo 14 comma 3, all’interno di corsi organizzati dai soggetti abilitati. Anche nel caso di collaborazione “orizzontale” tra intermediari di primo livello (iscritti nella sezione A, B, D del Rui o nell’elenco annesso al Rui) ai sensi dell’articolo 22, comma 10 del DL 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ciascun intermediario curerà esclusivamente gli obblighi di formazione/aggiornamento della propria rete di collaboratori, essendo preclusa la possibilità di organizzare la formazione/aggiornamento per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione “orizzontale”».
Nel caso in cui lo stesso addetto collabori con diversi intermediari di riferimento, evidenzia l’Ivass, «questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti». (fs)
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